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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18576/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di rapina aggravata (dall'uso dell'arma e dalla recidiva specifica) lamentando la violazione dell'art. 592 c.p.p. in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali del grado. Sostiene che non vi è stata totale soccombenza, poiché la Corte d'appello ha accolto il terzo motivo di appello escludendo l'aggravante della minorata difesa e mantenendo il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti; quindi, secondo il ricorrente, non poteva essere imposto il pagamento delle spese di grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 592 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, il giudice d'appello che modifica la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contemporaneamente condannarlo al pagamento delle spese processuali del grado. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, e tale condanna è stata eliminata. Le altre statuizioni di merito della sentenza impugnata non sono state toccate.

Norme richiamate

  • art. 592 codice di procedura penale

    La norma è stata interpretata nel senso che la condanna alle spese processuali del grado consegue esclusivamente al totale rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria di inammissibilità; se l'appello è accolto (anche parzialmente) in senso più favorevole all'imputato, non può essere imposta la condanna alle spese del grado.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004; Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017)

    Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004; Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017 Rv. 271426 - 01

    Tale giurisprudenza è richiamata per affermare il principio secondo cui il giudice d'appello che modifica la decisione in senso più favorevole non può contestualmente condannare l'imputato alle spese processuali; la condanna alle spese richiede il totale rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se l'appello è accolto in tutto o in parte in favore dell'imputato (anche se rimangono confermate altre condanne o aggravanti), il giudice d'appello non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado: la condanna alle spese segue la regola della soccombenza totale.
  • La condanna alle spese di grado è prevista solo quando l'impugnazione è integralmente respinta o dichiarata inammissibile; ogni modifica della decisione in senso favorevole esclude tale condanna.
  • In situazioni miste (accoglimento parziale dell'appello), per evitare contestazioni è opportuno che il giudice indichi espressamente la regola applicata in materia di spese e verifichi la sussistenza della totale soccombenza prima di condannare.
  • Per l'imputato, ottenere anche una modifica parziale favorevole può bastare a far cadere la condanna alle spese del grado; per la parte resistente, invece, la mancata totale vittoria comporta il rischio di non ottenere le spese del grado.

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