Cassazione Civile, Ordinanza n. 06281/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione, poi proseguita in cassazione, avverso una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da Consob a un ex consigliere di amministrazione di un istituto bancario per violazione degli obblighi informativi connessi al prospetto di un aumento di capitale. L’addebito riguardava l’omessa rappresentazione di quattro profili ritenuti rilevanti per l’investitore: criteri di determinazione del prezzo delle azioni e rilievi dell’autorità di vigilanza; finanziamenti strumentali alla sottoscrizione o acquisto di azioni della banca; criticità relative al ruolo dell’amministratore delegato e al processo del credito; operazioni di compravendita di azioni proprie e altre operazioni collegate. Il ricorrente aveva dedotto, in via preliminare, la tardività della contestazione sanzionatoria, sostenendo che l’autorità fosse già a conoscenza dei fatti ben prima del rapporto ispettivo formalmente trasmesso. Inoltre, aveva invocato l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, la continuazione tra illeciti amministrativi, l’insussistenza di una sua responsabilità individuale alla luce del ruolo di consigliere senza deleghe e la mancanza, nel merito, dell’obbligo di indicare nel prospetto le informazioni contestate. Infine, aveva censurato la misura della sanzione, ritenendola sproporzionata e non calibrata sulla concreta offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i nove motivi. Sul piano processuale e sostanziale, ha confermato che il termine di 180 giorni per la contestazione decorre solo dal momento in cui l’autorità acquisisce una conoscenza effettiva e completa dei fatti, e che tale accertamento, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione. Ha poi escluso l’applicabilità della retroattività della lex mitior alle sanzioni Consob per violazioni dell’art. 94 TUF, ribadendo la natura amministrativa e non penale della sanzione. Ha inoltre negato che agli illeciti amministrativi si estenda l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. Sul merito, ha confermato la responsabilità del consigliere non esecutivo, valorizzando il suo dovere di vigilanza e di intervento informato in seno al consiglio di amministrazione bancario, nonché la rilevanza informativa dei fatti omessi nel prospetto. Anche la quantificazione della sanzione è stata ritenuta congrua, proporzionata e non censurabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 94 TUF
impone la rappresentazione nel prospetto di tutte le informazioni rilevanti per consentire agli investitori una valutazione informata dell’offerta; l’omissione di dati materiali integra violazione sanzionabile
art. 195, comma 1, TUF
il termine per la contestazione decorre dal momento in cui Consob acquisisce conoscenza effettiva e completa degli elementi costitutivi dell’illecito, non dalla mera ricezione di informazioni generiche o di atti ispettivi incompleti
d.lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2
non comporta l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle sanzioni amministrative Consob ritenute non penali
art. 190 TUF
norma sanzionatoria richiamata nel quadro della disciplina modificata dal d.lgs. n. 72/2015
art. 190-bis TUF
norma sanzionatoria richiamata nel quadro della disciplina modificata dal d.lgs. n. 72/2015
art. 1 l. 689/1981
si applica il principio tempus regit actum alle sanzioni amministrative non penali
art. 7 regolamento Consob n. 18750/2013
la mancata riunione dei procedimenti sanzionatori rientra nell’apprezzamento dell’autorità e non comporta di per sé invalidità
art. 81 c.p.
istituto proprio del diritto penale, non estensibile agli illeciti amministrativi oggetto della decisione
art. 2381 c.c.
i consiglieri, anche non delegati, hanno doveri di vigilanza e di intervento informato; non possono limitarsi a invocare la mancanza di poteri gestori
art. 194-sexies TUF
è richiamato dal ricorrente per la proporzionalità della sanzione, ma la Corte afferma che la quantificazione resta nel prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 131-bis c.p.
non si applica automaticamente al diritto sanzionatorio amministrativo Consob
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative irrogate da autorità di vigilanza, la decorrenza del termine per la contestazione va individuata nel momento in cui l’autorità abbia acquisito una conoscenza effettiva, completa e sufficientemente dettagliata dei fatti rilevanti; la valutazione della congruità di tale momento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La disciplina sanzionatoria amministrativa dell’intermediazione finanziaria, ove non assuma natura sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali, resta soggetta al principio tempus regit actum e non alla retroattività della lex mitior.
- L’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. non si estende, salvo previsione espressa, agli illeciti amministrativi sanzionati in via amministrativa.
- Nel consiglio di amministrazione di una banca, anche i consiglieri privi di deleghe possono rispondere per omissioni informative del prospetto se erano in condizione di conoscere o verificare i fatti rilevanti e avevano doveri di vigilanza e di intervento informato.
- Ai fini della responsabilità per omessa informativa nel prospetto, non conta solo chi abbia materialmente predisposto il documento, ma se l’informazione omessa fosse materiale, conosciuta o conoscibile dagli organi sociali e idonea a incidere sulle scelte dell’investitore.
- La determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione, anche quando il giudice di merito tenga conto di elementi attenuanti quali la posizione soggettiva del trasgressore e la durata dell’incarico.
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