Ordinanza n. 429/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione dell’ASL Lecce che limita la copertura economica ai dispositivi ricompresi nel nomenclatore tariffario e pone a carico dell’assistito due dispositivi protesici prescritti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore del distretto sanitario dell’ASL Lecce, nella parte in cui ha limitato la copertura economica della prestazione protesica ai soli dispositivi inclusi nel nomenclatore tariffario, ponendo a suo carico i dispositivi ritenuti essenziali e indispensabili denominati “rotatore con blocco 4R57 Ottobock” e “ginocchio Ossur NAVI”. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, compresa la determinazione della Regione Puglia n. 412/2023 e una nota regionale, ove interpretati o applicati in senso limitativo. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto alla integrale erogazione della prestazione protesica prescritta e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha esaminato nel merito la legittimità del provvedimento né ha svolto una valutazione definitiva sul diritto all’integrale erogazione della prestazione. Considerata la natura degli interessi azionati e delle questioni poste, il Collegio ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 18 dicembre 2026 per la trattazione nel merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata definita mediante fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
applicato l’art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito senza concedere una distinta misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e dei dati identificativi idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
I dati relativi alla salute sono oggetto di particolare tutela, giustificando l’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la natura degli interessi azionati e le questioni controverse consentono di tutelare adeguatamente la parte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica senza concedere una distinta misura cautelare.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato né sull’accertamento del diritto sostanziale dedotto.
- Nei provvedimenti concernenti prestazioni sanitarie, la diffusione della decisione deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati.
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