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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24074/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro limitatamente al trattamento della recidiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che l'aggravante non fosse stata correttamente applicata e, in sostanza, chiedeva una rivalutazione della sussistenza dei presupposti della recidiva, valorizzando il tempo trascorso dai precedenti penali. La Corte di merito, nel giudizio rescindente, aveva invece ritenuto la recidiva applicabile sulla base della gravità del fatto, della commissione in tempo di notte, dell'esistenza di numerosi precedenti specifici e omogenei, nonché della realizzazione del fatto mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che la Corte d'appello aveva congruamente motivato in ordine ai presupposti dell'aggravante, richiamando elementi concreti e attuali, e che il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle risultanze processuali, senza confrontarsi con la motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • recidiva

    L'applicazione della recidiva è legittima quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare la maggiore pericolosità e la radicata inclinazione al delitto dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di legittimità sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di appello.
  • Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare non solo la pluralità e specificità dei precedenti penali, ma anche la gravità del fatto concreto e le modalità della sua commissione, se tali dati dimostrano l'attualità della pericolosità e l'assenza di effetti rieducativi delle precedenti condanne.
  • La distanza temporale dai precedenti penali, da sola, non è sufficiente a escludere la recidiva se il giudice di merito evidenzia elementi concreti che depongono per la persistenza della devianza.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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