Cassazione Penale, Ordinanza n. 11415/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per il delitto di evasione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dalla motivazione emerge che la condotta contestata consiste nell'essersi allontanato, in orario serale, dal luogo degli arresti domiciliari per farvi rientro dopo circa venti minuti a bordo di un motorino. Il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto, ritenendo non note le effettive ragioni dell'allontanamento e giudicando meramente assertive e non verosimili le giustificazioni offerte, anche in considerazione del fatto che l'imputato disponeva di un arco di tempo giornaliero per provvedere alle esigenze quotidiane. Il ricorrente deduceva in sostanza censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, sollecitando una diversa lettura degli elementi probatori e contestando il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità, senza un effettivo confronto con tali argomenti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione con cui la Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'assenza di elementi idonei a qualificare l'offesa come tenue e l'insufficienza delle giustificazioni dell'allontanamento. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta e le giustificazioni dell'imputato non consentivano di qualificare l'offesa come tenue.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto è legittima quando il giudice di merito motiva in modo congruo sull'assenza di elementi idonei a ridurre la concreta offensività della condotta e giudica non credibili o meramente assertive le giustificazioni dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio sotto forma di dissenso rispetto all'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
- Nel delitto di evasione, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche se di breve durata, può escludere la particolare tenuità del fatto se la dinamica complessiva e le ragioni addotte non risultano tali da ridurre la offensività della condotta.
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