Sentenza n. 2072/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del permesso di costruire per la realizzazione di una casa vacanze in un lotto inferiore a 1.000 mq.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 83/2024, deducendo violazione dell’art. 30, comma 11, l.r. Sicilia n. 19/2020, degli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 5 l.r. Sicilia n. 16/2016 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità e sproporzionalità. Secondo la ricorrente, poiché il lotto aveva un’estensione inferiore a 1.000 mq., l’ultimo periodo dell’art. 30, comma 11, l.r. n. 19/2020 avrebbe consentito il rilascio del titolo edilizio secondo il regime ordinario del d.P.R. n. 380/2001, anche in assenza dei piani attuativi previsti dal PRG. Ha inoltre sostenuto che il Comune si sarebbe limitato a recepire il parere dell’Assessorato regionale senza svolgere un’autonoma istruttoria sulla situazione del lotto, sulle urbanizzazioni esistenti e sul grado di antropizzazione dell’area, e che la motivazione per relationem sarebbe stata insufficiente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 30, comma 11, l.r. n. 19/2020 secondo cui la previsione relativa ai lotti inferiori a 1.000 mq. non introduce una deroga automatica all’obbligo di pianificazione attuativa previsto dallo strumento urbanistico. La norma disciplina l’estensione minima dei piani particolareggiati attuativi e le alternative applicabili in presenza di documentati motivi, ma deve essere coordinata con le prescrizioni urbanistiche della zona e con l’esistenza dei piani attuativi e delle opere di urbanizzazione. Il rilascio diretto del titolo non può quindi derivare dalla sola dimensione del lotto. Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità di un “lotto intercluso”, istituto eccezionale che consente di prescindere dal piano attuativo soltanto quando il lotto sia l’unico non edificato, sia integralmente circondato da costruzioni, disponga di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il progetto sia pienamente conforme al PRG, in modo che la situazione di fatto equivalga a quella derivante dall’attuazione del piano. La mera parziale edificazione dell’area o la presenza di infrastrutture non sono sufficienti. È stata pertanto respinta anche la censura di difetto di istruttoria. Infine, il vizio di motivazione è stato escluso perché la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama espressamente atti istruttori precedenti, come il parere dell’Assessorato regionale, purché idonei a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato regionale; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 30, comma 11, l.r. Sicilia n. 19/2020
L’estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10 mila metri quadrati per consentire il raggiungimento dell’unità minima funzionale delle opere di urbanizzazione secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia, se per documentati motivi, l’estensione è compresa tra 10 mila e 5 mila metri quadrati, a titolo di flessibilità compensativa, le aree da cedere sono ragguagliate a 10 mila metri quadrati. Per estensioni inferiori a 5 mila metri quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati, si applica il permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 16/2016 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni».
La norma non consente automaticamente il rilascio del titolo edilizio per i lotti inferiori a 1.000 mq. in assenza del piano attuativo; la previsione deve essere coordinata con la pianificazione urbanistica della zona, con i piani attuativi e con le opere di urbanizzazione.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiama espressamente atti istruttori che lo precedono e ne costituiscono il presupposto, rendendo comprensibili le ragioni della decisione.
art. 9 d.P.R. n. 380/2001
Il superamento della necessità del piano esecutivo può essere ammesso, in via eccezionale, per il lotto intercluso, quando la situazione concreta sia perfettamente corrispondente a quella che sarebbe derivata dall’attuazione del piano.
art. 20, comma 1, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato dall’art. 30, comma 11, l.r. n. 19/2020 quale disciplina del permesso di costruire convenzionato per estensioni inferiori a 5.000 mq. e fino alla soglia minima di 1.000 mq., ove ne ricorrano le condizioni.
Massime di principio
- La previsione normativa che consente l’applicazione del regime ordinario dei titoli edilizi per lotti inferiori a 1.000 mq. non determina, di per sé, una deroga all’obbligo di pianificazione attuativa imposto dallo strumento urbanistico generale; il rilascio diretto del titolo resta subordinato al coordinamento con le prescrizioni urbanistiche della zona, con i piani attuativi e con le necessarie opere di urbanizzazione.
- La deroga alla pianificazione attuativa per il cosiddetto lotto intercluso ha natura eccezionale e richiede la dimostrazione congiunta che il lotto sia l’unico non edificato, sia inserito in una zona integralmente edificata, disponga delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sia interessato da un progetto pienamente conforme al PRG.
- La mera parziale edificazione dell’area o la presenza di infrastrutture e opere di urbanizzazione non dimostrano, da sole, che il piano attuativo sia divenuto superfluo, poiché l’amministrazione conserva discrezionalità nel pretendere una pianificazione di dettaglio anche in aree parzialmente urbanizzate.
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiama espressamente un precedente atto istruttorio e tale richiamo consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione.
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