Sentenza del 20/02/2017 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Attività finanziarie all'estero - Rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 bis, d.l. 01.07.2009, n. 78 - Necessità che alla data di presentazione della dichiarazione riservata la violazione non sia stata già constatata o siano iniziate attività di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano state contestate maggiori imposte IRPEF, addizionali e sanzioni per violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sulle attività finanziarie detenute all'estero. Il contribuente sosteneva che gli effetti dello scudo fiscale, attivato mediante dichiarazioni riservate presentate nel febbraio e marzo 2010, impedissero l'accertamento. L'Agenzia riteneva invece che un precedente invito a comparire, notificato nel settembre 2009, costituisse causa ostativa alla sanatoria. L'invito riguardava tuttavia operazioni societarie e cessioni di quote, prospettate come elusive, e non le attività finanziarie detenute all'estero o le violazioni connesse al quadro RW.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'invito a comparire fosse sufficiente a impedire l'efficacia dello scudo fiscale. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione e accolto l'impugnazione del contribuente. Ha stabilito che l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350/2001, richiamato dall'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, impedisce gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione soltanto quando la contestazione o l'attività istruttoria formalmente conosciuta riguardi le medesime violazioni e attività oggetto della sanatoria. Poiché l'invito a comparire riguardava cessioni di quote sociali e un'ipotizzata elusione relativa a operazioni societarie, esso non era pertinente alle attività finanziarie estere non dichiarate. L'avviso di accertamento è quindi risultato inefficace nei limiti derivanti dall'operatività dello scudo fiscale. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione disciplinava il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e richiamava le condizioni ostative previste dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350/2001.
Art. 14, comma 7, d.l. 25 settembre 2001, n. 350
Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando alla data di presentazione della dichiarazione riservata una delle violazioni indicate al comma 1 è già stata constatata o comunque sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
La causa ostativa opera se la violazione è già stata constatata oppure se è iniziata un'attività istruttoria formalmente conosciuta dal contribuente, ma tale attività deve essere collegata alle violazioni e alle attività estere oggetto del rimpatrio o della regolarizzazione. Non è sufficiente una generica attività di controllo relativa ad altri ambiti fiscali.
Art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplinava l'invito a fornire informazioni sulle ragioni economiche di operazioni potenzialmente elusive. Nel caso esaminato, l'invito riguardava cessioni di quote societarie e non le attività finanziarie detenute all'estero, pertanto non costituiva causa ostativa allo scudo fiscale.
Art. 43, d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i termini ordinari per la notifica degli avvisi di accertamento. La questione del loro eventuale raddoppio è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'appello.
Art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009
La disposizione prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in determinate ipotesi connesse ad attività finanziarie detenute in Paesi esteri. La sua applicabilità dipendeva, nel caso concreto, dall'inefficacia o meno dello scudo fiscale ed è rimasta assorbita.
Art. 13, d.lgs. n. 472/1997
La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già contestata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La disciplina del ravvedimento operoso è stata richiamata come conferma del principio secondo cui l'avvio di un controllo impedisce l'accesso a una misura premiale solo quando il controllo è riferito alla specifica violazione che si intende regolarizzare.
Art. 1, comma 2, d.l. 28 gennaio 2014, n. 4
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie relativi alle attività di cui al comma 1.
La norma è stata utilizzata come ulteriore conferma dell'esigenza di un collegamento tra il controllo già avviato e le attività estere o le violazioni che si intendono far emergere.
D.L. n. 167/1990
La normativa sul monitoraggio fiscale impone obblighi dichiarativi, tra cui la compilazione del quadro RW, per investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero. La violazione di tali obblighi costituiva il presupposto dell'accertamento.
Massime di principio
- L'esistenza di un controllo fiscale precedente non impedisce automaticamente l'accesso a una sanatoria o misura premiale: occorre verificare che il controllo riguardi proprio la violazione e le attività oggetto di regolarizzazione.
- Un invito a comparire relativo a operazioni societarie, immobiliari o ad altre questioni fiscali estranee alle attività finanziarie estere non è, di per sé, causa ostativa allo scudo fiscale o a strumenti analoghi.
- Il termine "comunque" nelle clausole ostative amplia le attività rilevanti anche alle fasi prodromiche dell'accertamento, ma non elimina il requisito del collegamento oggettivo con la violazione da sanare.
- Per valutare l'efficacia di una dichiarazione di emersione occorre confrontare puntualmente oggetto, periodo d'imposta, attività e violazioni indicate nell'atto di controllo con quelli della sanatoria.
- La conoscenza formale del contribuente è normalmente necessaria: attività interne o non portate ufficialmente a sua conoscenza non bastano, secondo il principio applicato nella decisione.
- Se la sanatoria è efficace, possono risultare preclusi o ridimensionati gli accertamenti relativi alle violazioni coperte e possono diventare irrilevanti questioni collegate, come il raddoppio dei termini di accertamento.
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