Sentenza del 08/05/2017 n. 2000 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Estinzione della società - Coinvolgimento dei soci - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa erariale può essere validamente esercitata nei confronti dei soci solo se vengono dimostrati sia l'effettivo conseguimento di somme derivanti dalla liquidazione sia il relativo ammontare. Non è sufficiente la mera qualità di socio o la cancellazione della società. È stato inoltre affermato che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non si applica retroattivamente ai rapporti e agli eventi anteriori alla sua entrata in vigore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di far valere nei confronti dei soci una pretesa fiscale riferita a una società di capitali già posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento. Il coinvolgimento dei soci è ammesso soltanto nei limiti delle somme da essi effettivamente conseguite dalla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova idonea dell'avvenuta distribuzione e dell'importo percepito da ciascun socio.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva.
La disposizione non può disciplinare retroattivamente le cancellazioni societarie e gli effetti fiscali verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali non consente automaticamente di imputare ai soci i debiti tributari della società.
- La responsabilità dei soci è limitata alle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione e non può eccedere quanto da ciascuno percepito.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente la distribuzione dell'attivo e l'importo attribuito a ciascun socio; la sola qualità di socio non è sufficiente.
- Le norme che incidono sulla responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società non possono essere applicate retroattivamente, salvo un'espressa previsione valida e compatibile con i principi generali.
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