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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Sospensione atto - Competenza territoriale CTP

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e, conseguentemente, la possibilità di ottenere la sospensione dell’atto impugnato. Il punto centrale era stabilire se la competenza dovesse essere determinata in base alla sede del concessionario incaricato dell’accertamento e della riscossione oppure in base alla sede dell’ente locale titolare del rapporto tributario. È stato ritenuto rilevante il rapporto sostanziale tra ente impositore e contribuente, senza attribuire rilievo decisivo all’affidamento del servizio a un concessionario.

La decisione

La competenza territoriale deve essere individuata facendo riferimento alla sede dell’ente locale impositore, e non alla sede del concessionario. L’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione non può imporre al contribuente costi o oneri aggiuntivi, né modificare il giudice tributario territorialmente competente. Ne consegue che l’eventuale ricorso deve essere presentato davanti alla Commissione tributaria competente per il territorio in cui ha sede l’ente locale impositore.

Norme richiamate

  • Disciplina della competenza territoriale delle Commissioni tributarie

    La competenza deve essere determinata con riferimento alla sede dell’ente locale impositore.

    Per le controversie relative a tributi locali, il criterio territoriale è collegato al rapporto tributario sostanziale tra contribuente ed ente impositore, non alla sede del concessionario della riscossione.

  • Principio di neutralità dell’affidamento del servizio di accertamento e riscossione

    L’individuazione del concessionario non deve comportare costi aggiuntivi per il contribuente.

    L’esternalizzazione del servizio non può peggiorare la posizione processuale o economica del contribuente e non può spostare la competenza territoriale presso la sede del concessionario.

Massime di principio

  • Quando un ente locale affida a un concessionario l’accertamento o la riscossione dei tributi, il contribuente deve normalmente fare riferimento alla sede dell’ente locale impositore per individuare la Commissione tributaria competente.
  • La sede del concessionario non determina, di regola, la competenza territoriale, perché il concessionario opera quale soggetto incaricato e non è il titolare del rapporto tributario sostanziale.
  • L’affidamento esterno del servizio non può introdurre costi, difficoltà processuali o oneri territoriali ulteriori a carico del contribuente.
  • In caso di dubbio sulla competenza, occorre individuare l’ente che ha emesso o è titolare dell’atto e verificare la sede di tale ente, distinguendo il rapporto tributario principale dalle attività meramente delegate al concessionario.

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