Cassazione Penale, Sentenza n. 23163/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per falso materiale su un testamento olografo datato 6 aprile 2018: il ricorrente contestava la sussistenza della falsità e la riconducibilità del documento a sé, lamentando vizi di motivazione, l'assenza di prova certa della falsità e la mancata acquisizione di una perizia grafologica comparativa decisiva. Si richiamava inoltre il principio del dubbio ragionevole (artt. 533 e 530 c.p.p.) e si osservava che il giudizio di autenticità era ancora pendente nel processo civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile nei diversi profili. Ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di merito che ha dichiarato apocrifo il testamento del 6 aprile 2018, sulla base delle perizie grafologiche concordi (escluse solo da un consulente dell'imputato) e delle prove testimoniali sul comportamento e le volontà del de cuius. Ha confermato la corretta applicazione del metodo probatorio indiziario (art. 192 c.p.p.): l'interesse patrimoniale dell'imputato, il possesso del documento, il lungo ritardo nella pubblicazione e le incongruenze probatorie fornit e dall'imputato sono stati giudicati indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti. La Cassazione ha inoltre chiarito che non è necessario provare la materialità della scrittura da parte dell'imputato per ritenere la sua responsabilità (può rispondere anche chi ha concorso o fatto eseguire il falso). I motivi che lamentavano violazioni di legge processuale e la mancata acquisizione della perizia sono stati dichiarati inammissibili secondo i limiti formali previsti dal codice. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 611
trattazione in camera di consiglio
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo la disciplina vigente; la citazione è formale per la competenza procedurale
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
impugnazioni per inosservanza di legge
la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che invocava violazione del canone del dubbio ragionevole, perché non configurabile come vizio di legge processuale sanzionabile con questo articolo
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
mancata assunzione di prova decisiva
il motivo relativo alla mancata perizia è stato dichiarato inammissibile perché la prova non era stata richiesta con le forme dell'art. 495, comma 2, ma solo invocata come esercizio discrezionale del giudice (art. 507), fatto che esclude il gravame ex lett. d)
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
valutazione della prova indiziaria
la Corte ha richiamato i requisiti della prova indiziaria (certezza processuale, gravità, precisione, concordanza) e ha ritenuto che gli indizi raccolti soddisfino tali requisiti
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
la valutazione complessiva degli indizi è stata ritenuta coerente con il canone previsto per la prova indiziaria e priva di vizio logico
codice di procedura penale, art. 495, comma 2
modalità di ammissione della prova
la Corte ha sottolineato che la deduzione di omissione di prova decisiva è ammissibile ex art. 606 lett. d) solo se la prova era stata chiesta con le forme previste dall'art. 495, comma 2
codice di procedura penale, art. 507
poteri discrezionali del giudice di merito di integrare la prova
la mancata acquisizione di una perizia disposta discrezionalmente dal giudice non è impugnabile con l'art. 606 lett. d) se la prova non era stata chiesta secondo l'art. 495
codice di procedura penale, artt. 533 e 530
criterio del ragionevole dubbio
richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha osservato che la mera invocazione del canone del dubbio senza indicare un vizio di legge processuale non rende ammissibile la censura ai sensi di art. 606 lett. b)
Massime di principio
- In casi di falsità documentale su testamenti olografi, la condanna può fondarsi su perizie grafologiche concordi integrate da elementi indiziari (interesse economico, possesso del documento, ritardi nella pubblicazione, testimonianze) anche in assenza di prova della materialità della scrittura da parte dell'imputato
- Le censure in Cassazione devono mirare a vizi di diritto o a carenze formali specifiche: la revisione di fatto o la richiesta di rinnovare valutazioni probatorie è di norma inammissibile
- La prova indiziaria è valida se ogni indizio è processualmente accertato e possiede gravità, precisione e concordanza; l'elemento "cui prodest" è utile solo se ben circostanziato e integrato con altri indizi
- La mancata acquisizione di una prova (es. perizia) è impugnabile ex art. 606 lett. d) soltanto se la prova era stata formalmente richiesta con le modalità previste dall'art. 495 c.p.p.; diversamente la decisione di non avvalersi di poteri discrezionali del giudice non è sindacabile in Cassazione
- Non è necessario provare che l'imputato abbia materialmente vergato il falso: è sufficiente dimostrare il suo concorso o la sua responsabilità nel far realizzare il falso mediante elementi indiziari concordanti
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