Cassazione Civile, Ordinanza n. 21408/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale, osservando che la correzione richiesta era già stata disposta con precedente ordinanza della medesima Corte. Pertanto non vi era alcun diverso errore materiale da emendare nel provvedimento impugnato in via di correzione.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La domanda concerneva la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16359/2021, pronunciata in un precedente giudizio tra un consorzio di bonifica e un collegio religioso. In quel provvedimento il ricorso era stato rigettato e il consorzio era stato condannato alle spese in favore del resistente, ma senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del resistente, che si era dichiarato antistatario. Il difensore del Pontificio Collegio ha quindi chiesto la correzione per inserire espressamente la distrazione delle spese. La Corte rileva però che la medesima istanza era già stata proposta in altro procedimento e che con ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022 la correzione era stata già effettuata, aggiungendo sia nella motivazione sia nel dispositivo la formula di distrazione in favore dell’avvocato antistatario. Ne consegue che nel presente procedimento non residuava alcuna ulteriore correzione da operare.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è infondata quando il provvedimento richiesto sia già stato corretto con precedente ordinanza e non residui alcuna diversa difformità materiale da emendare.
- La distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, una volta già disposta nel procedimento di correzione, esaurisce la necessità dell'intervento correttivo.
- Nel giudizio di correzione, la Corte verifica solo l'esistenza dell'errore materiale attualmente denunciato e rigetta l'istanza se la correzione è già intervenuta.
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