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Sentenza

Sentenza del 23/02/2023 n. 5693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Tre contenziosi collegati: (i) impugnazione di una cartella relativa agli interessi di sospensione (prima cartella interessi) iscritti su una cartella IRES originaria; (ii) impugnazione di una seconda cartella interessi riemessa a seguito di riforma parziale e comprensiva anche di interessi per ritardata iscrizione a ruolo; (iii) istanza di rimborso per somme pagate in esecuzione della seconda cartella interessi. Il nucleo della controversia concerneva la legittimità del calcolo e della pretesa sugli interessi di sospensione e sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché l'effetto della definizione agevolata (rottamazione, D.L. n.193/2016, art.6) dell'originaria cartella IRES sui debiti accessori ad essa collegati e il diritto al rimborso per somme versate.

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti. Per il ricorso n.1461/2015 (prima cartella interessi) ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuto sgravio e la ricorrente avendo rinunciato al ricorso, compensando le spese. Per i ricorsi n.31245/2018 (seconda cartella interessi) e n.9589/2021 (rimborso) ha rigettato i motivi dell'Agenzia: ha ritenuto che la definizione agevolata intervenuta sull'originaria cartella IRES abbia estinto anche il debito relativo agli interessi connessi (compresi, in concreto, gli interessi di sospensione e i relativi accessori) non essendo dovuti gli importi richiesti; ha perciò accolto il diritto al rimborso delle somme versate e condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese (liquidate in complessivi Euro 15.000,00 oltre spese accessorie).

Norme richiamate

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dall'art. 6 può estinguere, ove sussistente il collegamento, anche i debiti accessori connessi alla cartella principale (tra cui interessi maturati in relazione alla sospensione della riscossione), purché verificati i presupposti della definizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2

    Norma richiamata in riferimento all'istanza di rimborso; la Corte ha consentito il rimborso delle somme indebitamente versate in esecuzione della cartella secondaria, ritenendo fondato il diritto al recupero dopo l'estinzione del debito originario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Regola gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto che tali interessi, quando siano calcolati su importi di interesse (e non su imposta residua) collegati a una cartella estinta per definizione agevolata, non siano dovuti e quindi i relativi accessori si estinguono.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2

    Articolo richiamato nella controversia circa la natura degli interessi da sospensione: l'Amministrazione sosteneva applicabilità limitata; la Corte, nel complesso, ha accettato che gli interessi di sospensione possono essere assimilati, ai fini dell'effetto estintivo della rottamazione, agli interessi collegati alla cartella originaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47

    Richiamato in relazione alla sospensione giudiziale: la discussione verteva sulla diversa natura tra sospensione amministrativa e giudiziale, ma la decisione ha valutato l'effetto della definizione agevolata sul complesso debitorio indipendentemente dalla natura formale della sospensione, in presenza di collegamento diretto con la cartella rottamata.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Gli articoli sono stati richiamati dai ricorrenti in cassazione per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte non ha ritenuto fondati tali motivi rispetto alle questioni sostanziali esaminate.

Massime di principio

  • La definizione agevolata (rottamazione) di una cartella principale può estinguere anche debiti accessori (es. interessi di sospensione e relativi accessori) se esiste un collegamento diretto con la cartella estinta e sono soddisfatti i presupposti della definizione (pagamento/adesione secondo quanto previsto).
  • Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (DPR 602/1973, art.20) calcolati su importi che risultano a loro volta accessori a una cartella estinta possono non essere dovuti e quindi estinguersi insieme al principale.
  • In caso di produzione di documentazione attestante sgravio o adesione a definizione agevolata, tale documentazione può essere valutata anche in sede di Cassazione in ordine alla procedibilità/cessazione del giudizio.
  • Per ottenere il rimborso delle somme versate a seguito di cartelle poi non dovute è opportuno esperire l'istanza ai sensi dell'art.68 D.Lgs. n.546/1992 e, se necessario, impugnare il silenzio-rifiuto; la Corte può riconoscere il diritto al rimborso quando risulta che la pretesa è venuta meno.
  • È fondamentale verificare la corretta qualificazione degli interessi indicati in cartella (mora, sospensione, interessi per ritardata iscrizione) e la logica del loro calcolo: tali aspetti possono determinare la sussistenza o meno dell'obbligo di pagamento anche in presenza di definizioni agevolate.

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