Sentenza del 23/02/2023 n. 5693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Tre contenziosi collegati: (i) impugnazione di una cartella relativa agli interessi di sospensione (prima cartella interessi) iscritti su una cartella IRES originaria; (ii) impugnazione di una seconda cartella interessi riemessa a seguito di riforma parziale e comprensiva anche di interessi per ritardata iscrizione a ruolo; (iii) istanza di rimborso per somme pagate in esecuzione della seconda cartella interessi. Il nucleo della controversia concerneva la legittimità del calcolo e della pretesa sugli interessi di sospensione e sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché l'effetto della definizione agevolata (rottamazione, D.L. n.193/2016, art.6) dell'originaria cartella IRES sui debiti accessori ad essa collegati e il diritto al rimborso per somme versate.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti. Per il ricorso n.1461/2015 (prima cartella interessi) ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuto sgravio e la ricorrente avendo rinunciato al ricorso, compensando le spese. Per i ricorsi n.31245/2018 (seconda cartella interessi) e n.9589/2021 (rimborso) ha rigettato i motivi dell'Agenzia: ha ritenuto che la definizione agevolata intervenuta sull'originaria cartella IRES abbia estinto anche il debito relativo agli interessi connessi (compresi, in concreto, gli interessi di sospensione e i relativi accessori) non essendo dovuti gli importi richiesti; ha perciò accolto il diritto al rimborso delle somme versate e condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese (liquidate in complessivi Euro 15.000,00 oltre spese accessorie).
Norme richiamate
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6
La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dall'art. 6 può estinguere, ove sussistente il collegamento, anche i debiti accessori connessi alla cartella principale (tra cui interessi maturati in relazione alla sospensione della riscossione), purché verificati i presupposti della definizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2
Norma richiamata in riferimento all'istanza di rimborso; la Corte ha consentito il rimborso delle somme indebitamente versate in esecuzione della cartella secondaria, ritenendo fondato il diritto al recupero dopo l'estinzione del debito originario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20
Regola gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto che tali interessi, quando siano calcolati su importi di interesse (e non su imposta residua) collegati a una cartella estinta per definizione agevolata, non siano dovuti e quindi i relativi accessori si estinguono.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2
Articolo richiamato nella controversia circa la natura degli interessi da sospensione: l'Amministrazione sosteneva applicabilità limitata; la Corte, nel complesso, ha accettato che gli interessi di sospensione possono essere assimilati, ai fini dell'effetto estintivo della rottamazione, agli interessi collegati alla cartella originaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47
Richiamato in relazione alla sospensione giudiziale: la discussione verteva sulla diversa natura tra sospensione amministrativa e giudiziale, ma la decisione ha valutato l'effetto della definizione agevolata sul complesso debitorio indipendentemente dalla natura formale della sospensione, in presenza di collegamento diretto con la cartella rottamata.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)
Gli articoli sono stati richiamati dai ricorrenti in cassazione per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte non ha ritenuto fondati tali motivi rispetto alle questioni sostanziali esaminate.
Massime di principio
- La definizione agevolata (rottamazione) di una cartella principale può estinguere anche debiti accessori (es. interessi di sospensione e relativi accessori) se esiste un collegamento diretto con la cartella estinta e sono soddisfatti i presupposti della definizione (pagamento/adesione secondo quanto previsto).
- Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (DPR 602/1973, art.20) calcolati su importi che risultano a loro volta accessori a una cartella estinta possono non essere dovuti e quindi estinguersi insieme al principale.
- In caso di produzione di documentazione attestante sgravio o adesione a definizione agevolata, tale documentazione può essere valutata anche in sede di Cassazione in ordine alla procedibilità/cessazione del giudizio.
- Per ottenere il rimborso delle somme versate a seguito di cartelle poi non dovute è opportuno esperire l'istanza ai sensi dell'art.68 D.Lgs. n.546/1992 e, se necessario, impugnare il silenzio-rifiuto; la Corte può riconoscere il diritto al rimborso quando risulta che la pretesa è venuta meno.
- È fondamentale verificare la corretta qualificazione degli interessi indicati in cartella (mora, sospensione, interessi per ritardata iscrizione) e la logica del loro calcolo: tali aspetti possono determinare la sussistenza o meno dell'obbligo di pagamento anche in presenza di definizioni agevolate.
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