Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2023 n. 5666 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva liquidato in misura proporzionale le imposte (donazione, ipotecaria, catastale e registro) sull'atto di istituzione e di dotazione del trust, anziché nella misura fissa autoliquidata dal notaio. Il trustee (A.A.) aveva impugnato la liquidazione sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza di soggettività passiva del trust e che l'atto di dotazione non costituisce presupposto per l'imposizione proporzionale trattandosi di un trasferimento transitorio e non di un trasferimento definitivo che determini arricchimento dei beneficiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente (trustee). La Corte ha ritenuto che l'atto di istituzione e dotazione del trust non costituisce automaticamente presupposto per l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale: l'atto di dotazione è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; l'imposta sulle donazioni trova applicazione solo al verificarsi di un effettivo e definitivo trasferimento patrimoniale (arricchimento) in favore dei beneficiari. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47

    Non costituisce una nuova imposta autonoma sulla sola costituzione del vincolo di destinazione; la disposizione va interpretata come richiamo all'imposta sulle successioni e donazioni, applicabile quando vi sia effettivo trasferimento/arricchimento dei beneficiari.

  • L. n. 286 del 2006 (conversione D.L. 262/2006)

    Conversione normativa richiamata dalla giurisprudenza: conferma la lettura restrittiva dell'art. 2, comma 47 del D.L. 262/2006 in collegamento con le imposte su successioni e donazioni.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico successioni e donazioni), art. 1

    Individua il presupposto dell'imposta sulle donazioni nella reale cessione patrimoniale e nell'effettivo arricchimento: la Corte ha ritenuto che tale presupposto non sussiste con la mera segregazione patrimoniale del trustee.

  • D.P.R. n. 131/1986, tariffa (art. 11 parte prima; art. 4 parte seconda)

    Secondo la Corte l'atto di dotazione del trust rileva ai fini delle imposte indirette di registro in misura fissa (e non proporzionale) secondo le voci tariffarie richiamate.

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 10, comma 2

    Rilevante per le imposte ipotecaria e catastale: l'atto che non comporta trasferimento definitivo della proprietà è soggetto alle imposte in misura fissa.

  • Cost., art. 53

    Richiama il principio di capacità contributiva: la Corte ha utilizzato argomentazioni costituzionali per escludere che la mera costituzione del vincolo di destinazione giustifichi un prelievo proporzionale senza un effettivo indice di ricchezza.

  • Codice di procedura civile, art. 291 c.p.c.

    Norma sulla rimessione in termini per la notifica: la vicenda processuale ha visto questioni di notifica e rimessione affrontate in sede regionale, ma la Cassazione ha deciso la causa sul merito fiscale conformemente all'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • L. n. 364 del 1989 (ratifica Convenzione dell'Aja 1/7/1985)

    Richiamata nella controversia; la Corte non ha ritenuto che la Convenzione imponga un diverso regime fiscale rispetto all'interpretazione costituzionalmente orientata adottata.

Massime di principio

  • L'atto di istituzione e di dotazione del trust, nella generalità dei casi, non costituisce di per sé presupposto per l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale: per registro, ipotecaria e catastale si applicano generalmente le misure fisse.
  • L'imposta sulle donazioni (o la tassazione proporzionale) è applicabile solo quando sia realizzato un effettivo e definitivo trasferimento patrimoniale che determini un arricchimento stabile dei beneficiari; la segregazione patrimoniale temporanea in favore del trustee non basta.
  • Occorre valutare caso per caso se l'atto abbia realmente effetti traslativi immediati e definitivi (ipotesi in cui potrebbe trovare applicazione la tassazione proporzionale); la qualificazione formale come "trust" non esclude di per sé la possibile imposizione proporzionale se il trasferimento è sostanzialmente donativo e definitivo.
  • Nella difesa contro pretesi riliquidazioni proporzionali l'amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di un concreto indice di capacità contributiva collegato all'effettivo incremento patrimoniale dei beneficiari.
  • Questioni procedurali (es. notifiche) possono essere rilevanti ma non impediscono alla Cassazione di decidere nel merito quando l'orientamento giurisprudenziale sul punto sia ormai consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.