Sentenza del 23/02/2023 n. 730 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF 2014 per il disconoscimento del rimborso chiesto nel modello 730/2018, correlato alla esclusione dell'agevolazione prevista dalla legge 238/2010 per i c.d. contro-esodati. L'Ufficio aveva ritenuto che non fosse avvenuta una nuova assunzione in Italia con datore di lavoro distinto, ma un proseguimento del medesimo rapporto con cambio di sede (da Londra a Milano). Il contribuente ha contestato che il contratto italiano fosse nuovo e diverso e che il precedente rapporto fosse cessato il 30/06/2014.
La decisione
In primo grado il ricorso è stato respinto perché ritenuto che il lavoratore avesse continuato a prestare attività per lo stesso soggetto (mero cambio di sede). In appello la Corte ha accolto l'appello del contribuente: ha ritenuto che la norma non richiede necessariamente un datore di lavoro diverso salvo che non si tratti di distacco/simulazione; nel caso concreto il nuovo contratto italiano comportava un inquadramento contrattuale diverso, non configurando un distacco simulato, e la succursale italiana ha soggettività/autonomia tale da poter costituire nuova assunzione. Perciò è stato riconosciuto il diritto all'agevolazione ex L. 238/2010 e il ricorso di primo grado è stato accolto. Spese compensate.
Norme richiamate
La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea ... che decidono di fare rientro in Italia.
Stabilisce la ratio agevolativa: favorire il rientro in Italia di cittadini con esperienza lavorativa all'estero concedendo incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità.
Legge 238/2010, art. 2, comma 1
Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3: a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che ... vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
L'uso del termine 'assunti' non impone, di per sé, che l'assunzione sia con un datore completamente diverso; la norma mira a incentivare il rientro e richiede una nuova assunzione salvo i casi in cui si tratti di distacco/simulazione o continuità effettiva del rapporto.
Prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati.
Articolo che concreta il beneficio fiscale. La Corte ha applicato tale disposizione riconoscendo che le condizioni sostanziali della nuova assunzione e della stabilità del rapporto erano soddisfatte.
Massime di principio
- Il requisito dell'"assunzione" per beneficiare della L. 238/2010 va interpretato sostanzialmente: non è necessaria la prova di un datore di lavoro formalmente diverso se manca evidenza di distacco o di contratto simulato.
- La mera coincidenza della denominazione societaria o l'appartenenza al medesimo gruppo non escludono automaticamente la nuova assunzione quando il contratto italiano è nuovo, comporta diversa disciplina contrattuale o quando la succursale italiana ha autonomia/soggettività distinta.
- Il riconoscimento di ferie maturate nel rapporto precedente o l'applicazione dello stesso contratto collettivo non sono, di per sé, indice probatorio definitivo di continuità del rapporto precedente (possono invece indicare una novazione soggettiva o mobilità contrattuale).
- Occorre valutare la sostanza della nuova assunzione (contenuto contrattuale, cessazione formale del precedente rapporto, stabilità e autonomia della posizione) per stabilire l'accesso all'agevolazione.
- Nei casi dubbi l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un distacco o di una simulazione; l'onere probatorio grava sull'Ufficio quando contesta la natura della nuova assunzione.
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