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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37157/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del danneggiamento aggravato degli pneumatici di un furgone di proprietà di un privato, fatto commesso il 30 maggio 2021. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, articolava quattro censure: (1) violazione di legge in relazione all'art. 530 c.p.p., sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse stata fondata su dichiarazioni non credibili e non riscontrate di due persone portatrici di astio verso l'imputato, nonché deducendo l'impossibilità materiale di allontanarsi dal domicilio perché sottoposto agli arresti domiciliari; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la modestia del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della recidiva reiterata e infraquinquennale; (4) violazione di legge e vizi di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e della credibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito salvo manifeste illogicità o contraddizioni, non ravvisate nel caso di specie. Ha considerato manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi quali la mancata resipiscenza e la pericolosità sociale, e applicando correttamente i criteri giurisprudenziali e dell'art. 133 c.p. Infine, ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, poiché la Corte territoriale aveva spiegato in modo congruo il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice per il danneggiamento aggravato contestato e confermato nei giudizi di merito

  • art. 625, n. 7, c.p.

    aggravante richiamata nella contestazione del danneggiamento

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    utilizzata per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    utilizzata per dedurre vizi di motivazione nei motivi di ricorso

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'affermazione di responsabilità

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • art. 99, comma 4, c.p.

    norma sulla recidiva reiterata e infraquinquennale, la cui applicazione è stata ritenuta correttamente motivata

  • art. 131-bis c.p.

    norma sulla particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione ritenuta congrua

  • art. 133 c.p.

    criteri richiamati per la valutazione in concreto della recidiva e della personalità dell'imputato

  • art. 94, comma 4, c.p.

    richiamo testuale presente nel provvedimento per la recidiva; il testo lo collega alla valutazione della gravità e della pericolosità

  • art. 24, comma 2, c.p.

    nel testo compare il riferimento agli arresti domiciliari, ma non è chiaro un richiamo normativo autonomo diverso dal dato fattuale

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o della credibilità dei testimoni, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
  • La credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se la motivazione è coerente e priva di vizi macroscopici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • La recidiva deve essere valutata in concreto, verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e la capacità delle pregresse condotte di esprimere una perdurante inclinazione al delitto; non è sufficiente un richiamo astratto alla gravità dei fatti.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma completa, ove il giudice di merito evidenzi ragioni incompatibili con la minima offensività del fatto e con la personalità dell'imputato.
  • Quando tutti i motivi di ricorso investono apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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