Sentenza n. 16165/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento DCA n. 155 del 14.06.2023 del Commissario ad acta per la Regione Calabria, avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015. n° DPF/121”; 2) del Decreto del Ministero della Salute del 6.07.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato della Gazzetta Ufficiale del 15.09.2022; 3) nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’Accordo ai sensi dell’articolo 9-ter del D.L. n. 78 del 2015 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019; 4) del Decreto del Ministero della Salute 6.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 5) dell’intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28.09.2022 (Rep. Atti n. 213/CSR); 6) nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti e conseguenziali, ivi comprese le sconosciute delibere menzionate nella DCA n. 155 del 14.06.2023 (ASP CS - deliberazione n. 416 del 27/02/2023: ASP KR - deliberazione n. 1060 del 9.08.2019; - ASP CZ - deliberazione n. 891 del 13.08.2019; - ASP VV - deliberazione n. 224 del 19.08.2019; - ASP RC - deliberazione n. 249 del 16.03.2023; - AO CS - deliberazione n. 125 del 17.02.2023; - AO CZ - deliberazione n. 538 del 13.08.2019; - AOU MD - deliberazione n. 102 del 20.02.2023; - AO RC - deliberazione n. 98 del 22/02/2023; - INRCA (SEDE DI CS) - determinazione n. 328 del 20.08.2019).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria che approva l’elenco delle imprese fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per il 2018, insieme agli atti statali e regionali presupposti di determinazione del tetto di spesa e delle modalità di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto commissariale del 14 giugno 2023, gli atti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di definizione delle linee guida, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento e la sospensione. Ha dedotto: contrasto della disciplina del payback con la direttiva 2014/24/UE e con le libertà del TFUE, nonché violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e del divieto di rinegoziazione delle offerte; violazione dell’affidamento, della certezza del diritto e del divieto di estoppel; illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, alla Carta dei diritti fondamentali UE e al principio di irretroattività; illegittimità della fissazione del tetto regionale e delle modalità di accertamento dello sforamento; difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità, sproporzione e carenza dei presupposti; violazione del contraddittorio e degli artt. 7-10 della l. 241/1990; illegittimità derivata del decreto commissariale. In corso di causa l’impresa ha comunicato e documentato di avere tempestivamente versato l’importo ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta del 2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità degli atti e della disciplina del payback. Ha ricostruito la disciplina sopravvenuta dell’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025: la cessazione della materia del contendere prevista dalla legge presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione, del provvedimento formale di accertamento del versamento. Nel caso concreto la Regione Calabria non aveva depositato tale provvedimento e la ricorrente aveva prodotto la ricevuta del pagamento, senza che risultasse la comunicazione regionale richiesta. Il pagamento tempestivo dell’importo esatto previsto dalla legge determina quindi sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità, non cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile; spese compensate, come richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
La pronuncia di cessata materia del contendere – richiesta dalla parte ricorrente – possa essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.
La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale richiede la comunicazione al TAR del formale provvedimento regionale di accertamento del pagamento; la sola prova del versamento da parte dell’impresa non integra tale presupposto.
art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Tale ultima circostanza determina, in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e, quindi, l’improcedibilità dello stesso nell’ipotesi in cui il pagamento sia intervenuto nel termine previsto dalla citata legge e abbia ad oggetto l’esatto importo ivi previsto.
Quando l’impresa abbia tempestivamente versato l’importo ridotto dovuto per il ripiano e tale pagamento sia comprovato, viene meno l’interesse alla decisione del ricorso contro i provvedimenti regionali di ripiano; se manca il formale accertamento regionale richiesto per la cessazione ex lege della materia del contendere, la conseguenza è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale del payback per i dispositivi medici presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione interessata, del provvedimento formale che accerta il versamento dell’importo ridotto.
- Se il pagamento tempestivo dell’importo ridotto dovuto è comprovato, ma manca il provvedimento regionale di accertamento e la relativa comunicazione al TAR, il ricorso contro il provvedimento di ripiano va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →