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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8100 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la responsabilità della società per dazi e IVA all'importazione relativi a merci provenienti dalla Cina. Secondo l'Ufficio, le fatture collegate ai certificati Form A erano state falsificate e riportavano un valore delle merci inferiore a quello reale. La società aveva fornito al doganalista la documentazione utilizzata per predisporre le dichiarazioni doganali ed era inserita nella catena degli incarichi di importazione. L'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario e delle norme sulla rappresentanza doganale, nonché l'insufficiente motivazione della CTR sulla mancata consapevolezza della società circa l'erroneità dei dati dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ritenendo che la CTR avesse applicato erroneamente l'art. 201 del Codice doganale comunitario e avesse omesso di esaminare elementi decisivi. In particolare, non erano stati valutati il fatto che la società figurasse come destinataria-importatrice sul certificato Form A, il coinvolgimento della sua filiale, il rinvenimento presso la filiale di documenti e timbri utilizzabili per falsificare fatture e l'anomala catena di incarichi conferiti al doganalista senza prova di una procura diretta rilasciata dall'importatore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la responsabilità della società, ma ha imposto un nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi; il debitore è il dichiarante. Possono inoltre essere considerati debitori coloro che hanno fornito i dati necessari alla dichiarazione, quando sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che tali dati erano erronei.

    Quando l'importazione avviene mediante una dichiarazione doganale, la responsabilità può riguardare non solo il dichiarante, ma anche chi ha fornito dati errati necessari alla dichiarazione, purché sia provata o desumibile la conoscenza, o la ragionevole conoscibilità, dell'errore.

  • Art. 202 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale sorge in caso di introduzione irregolare o di sottrazione della merce al controllo doganale.

    La norma riguarda fattispecie diverse da quella dell'importazione accompagnata da una dichiarazione doganale. Il giudice deve individuare correttamente la disposizione applicabile, perché la valutazione della consapevolezza deve riferirsi alla specifica condotta prevista dalla norma.

  • Art. 5 del Codice doganale comunitario

    La persona che dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona deve poter fornire la prova del proprio potere di rappresentanza; chi agisce senza dichiarare la rappresentanza o senza disporre del relativo potere è considerato agire a proprio nome e per proprio conto.

    La rappresentanza diretta deve essere provata da chi la invoca. In assenza di una procura valida e specifica, il soggetto che presenta la dichiarazione può essere considerato rappresentante indiretto e quindi debitore dell'obbligazione doganale.

  • Art. 40 del D.P.R. n. 43 del 1973

    La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

    La rappresentanza diretta nelle dichiarazioni doganali richiede sia la qualifica professionale prevista sia una procura rilasciata direttamente dall'importatore. Una semplice successione di incarichi tra società non è sufficiente.

  • Art. 1717 del codice civile

    Il mandatario può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge o dal contratto.

    Il conferimento di un incarico a un soggetto diverso dal mandatario originario richiede una specifica autorizzazione alla sostituzione. La delega a una società intermedia non attribuisce automaticamente al dipendente o al subincaricato il potere di agire in rappresentanza diretta.

  • Art. 2203 del codice civile

    È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sua sede o filiale.

    Gli atti dell'institore, compiuti nell'ambito delle funzioni affidategli, possono essere riferiti alla società. Il coinvolgimento di un dirigente o responsabile di filiale è quindi rilevante per valutare la conoscenza e la riferibilità alla persona giuridica delle irregolarità.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    Le sanzioni considerate nella vicenda sono riferibili alle persone giuridiche secondo la disciplina vigente.

Massime di principio

  • Nelle importazioni effettuate con dichiarazione doganale, la responsabilità non si limita necessariamente al dichiarante: può estendersi a chi ha fornito documenti o dati errati essenziali per la dichiarazione, se conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l'errore.
  • La consapevolezza non deve essere valutata in astratto, ma alla luce di tutti gli indici concreti di coinvolgimento, come la presenza del soggetto nei documenti di importazione, il controllo della filiale, la disponibilità di documentazione irregolare e la partecipazione alla predisposizione dei dati.
  • Una società può rispondere delle condotte dei propri dipendenti o dirigenti quando questi agiscono nell'ambito delle mansioni e dei poteri loro affidati, anche se non sono il rappresentante legale.
  • La rappresentanza diretta doganale richiede una procura specifica, rilasciata direttamente dall'importatore allo spedizioniere abilitato. Una catena di subincarichi o deleghe societarie non dimostra automaticamente tale rappresentanza.
  • In assenza della prova della procura, il soggetto che dichiara di agire per conto di altri può essere considerato rappresentante indiretto e debitore dell'obbligazione doganale.
  • La mera estraneità formale alla presentazione della dichiarazione non esclude la responsabilità di un intermediario che abbia fornito la documentazione utilizzata per la dichiarazione o abbia avuto un ruolo sostanziale nell'operazione.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una condanna definitiva: indica che la precedente decisione è stata annullata e che il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando correttamente i principi stabiliti dalla Corte.

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