Sentenza del 23/02/2015 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RADDOPPIO DEI TERMINI - Violazioni penalmente rilevanti - Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'accertamento è stato annullato perché tardivo. Il raddoppio dei termini non può operare automaticamente sulla base del solo richiamo a una denuncia penale: l'Amministrazione deve consentire al giudice di esaminare il contenuto della comunicazione di notizia di reato e verificare la presenza dei presupposti del reato tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento sostenendo che fosse stato emesso oltre i termini ordinari. L'Amministrazione aveva invocato il raddoppio dei termini previsto per le violazioni fiscalmente rilevanti sul piano penale, richiamando l'avvenuta comunicazione della notizia di reato, ma senza allegare la denuncia trasmessa alla Procura della Repubblica. Il giudice ha ritenuto che il solo riferimento alla comunicazione non consentisse di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi del reato fiscale.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti
Raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini richiede la concreta sussistenza degli estremi di un reato fiscale e non può fondarsi sul semplice riferimento, non documentato, all'invio di una notizia di reato.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione invoca il raddoppio dei termini per una violazione fiscale penalmente rilevante, deve dimostrare in modo verificabile sia l'invio della denuncia sia il contenuto rilevante della stessa.
- Il mero richiamo a una comunicazione di notizia di reato, senza produzione o allegazione della denuncia, non è normalmente sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini.
- Il giudice deve poter controllare autonomamente se i fatti contestati integrino effettivamente gli estremi di un reato tributario; in assenza di tale controllo, l'accertamento emesso oltre il termine ordinario può essere annullato per tardività.
- Il contribuente può contestare il raddoppio dei termini eccependo la mancata prova della denuncia, la sua tardività o l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →