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Sentenza

Sentenza n. 16219/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma che ha dichiarato non ammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 4 dicembre 2025, con cui la Questura di Roma ha dichiarato non ammissibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’Amministrazione aveva motivato la decisione con la mancata produzione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) e con il mancato avvio del rapporto di lavoro stagionale con il datore richiedente. Il ricorso deduceva censure contro tale decisione; il testo non ne espone più specificamente il contenuto. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che l’istanza era stata presentata direttamente alla Questura, mentre il procedimento presso la Prefettura non si era concluso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. In assenza del contratto di soggiorno sottoscritto presso il SUI, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di permesso costituiva atto dovuto e vincolato: la domanda era stata presentata senza seguire l’iter previsto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e 35 e 36 d.P.R. 394/1999, che richiede la preliminare sottoscrizione del contratto presso il SUI. Il Collegio ha precisato che, in caso di inerzia della Prefettura, lo strumento da esperire è il ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non la presentazione diretta dell’istanza alla Questura; ha inoltre rilevato che il 5 agosto 2025 il SUI della Prefettura di Roma aveva avviato un procedimento di revoca del nulla osta rilasciato il 6 gennaio 2024. Ha infine considerato che la Questura aveva notificato il preavviso di rigetto il 24 aprile 2025 e che il ricorrente aveva presentato memorie difensive. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 750, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;

    La domanda di permesso per lavoro stagionale deve seguire l’iter legale, che presuppone la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;

    La domanda di permesso per lavoro stagionale deve seguire l’iter legale, che presuppone la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999

    I controlli di competenza spettano alla Prefettura; l’eventuale inerzia va contestata con il rito sul silenzio e non superata presentando direttamente l’istanza alla Questura.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;

    Nel procedimento per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’istanza deve conformarsi all’iter previsto, comprensivo della preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma

    L’inerzia della Prefettura deve essere fatta valere mediante l’azione contro il silenzio, anziché presentando direttamente alla Questura l’istanza che presuppone il completamento del procedimento presso il SUI.

  • art. 117 c.p.a.

    a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma

    Il rimedio processuale indicato per reagire all’inerzia della Prefettura è il rito sul silenzio, non la presentazione diretta dell’istanza alla Questura.

  • art. 60 c.p.a.

    Premesso che alla camera di consiglio odierna il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza assunta ex art. 60 cpa;

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che il Collegio ha avvisato le parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la mancanza del contratto di soggiorno preliminarmente sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione consente di dichiarare inammissibile l’istanza presentata alla Questura, poiché l’Amministrazione applica un iter vincolato stabilito dalla legge.
  • Se la Prefettura rimane inerte nel procedimento di propria competenza relativo al lavoro stagionale, l’interessato deve attivare il rito avverso il silenzio; non può sostituire tale rimedio presentando direttamente alla Questura la domanda di permesso senza aver completato l’iter presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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