Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 4406 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Omesso versamento di imposta - Condotta illecita del consulente - Sanzione - Contribuente - Pagamento - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sanzione viene esclusa nei confronti del contribuente quando egli dimostra che il mancato versamento è dipeso dalla condotta illecita del consulente e che le ragioni dell'omissione non sono a lui addebitabili. Non è necessario che esista un giudicato penale definitivo contro il consulente: è sufficiente provare l'estraneità e l'assenza di colpa del contribuente rispetto alla violazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento dell'IVA quando il mancato pagamento dipende dalla condotta illecita e infedele del consulente incaricato. Il contribuente sostiene che l'inadempimento non gli sia imputabile e che, pertanto, non debba essere sanzionato, anche in assenza di una sentenza penale definitiva nei confronti del consulente.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sull'esclusione delle sanzioni tributarie per causa non imputabile al contribuente

    Quando la violazione contestata discende dalla condotta illecita del consulente infedele, il contribuente incolpevole non paga le sanzioni derivanti dai mancati versamenti di imposta.

    La responsabilità sanzionatoria tributaria presuppone che la violazione sia imputabile al contribuente. Se l'omesso versamento è causato da un consulente infedele e il contribuente dimostra di non aver concorso all'inadempimento, le sanzioni possono essere escluse.

  • Cassazione, sentenza n. 23601/2012

    La prova dell'illecito del consulente e dell'assenza di addebito al contribuente può essere fornita anche senza un giudicato penale definitivo nei confronti del professionista.

Massime di principio

  • Il contribuente non è automaticamente responsabile delle omissioni commesse dal consulente: deve essere verificato se la violazione sia concretamente a lui imputabile.
  • Per ottenere l'esclusione delle sanzioni occorre dimostrare sia la condotta infedele o illecita del consulente sia l'assenza di colpa, negligenza o partecipazione del contribuente.
  • Non è indispensabile una condanna penale definitiva del consulente; possono essere sufficienti altri elementi probatori idonei a dimostrare l'accaduto e l'estraneità del contribuente.
  • La regolare scelta di un consulente non esonera sempre il contribuente dagli obblighi fiscali, ma può rilevare ai fini dell'esclusione delle sanzioni quando il mancato pagamento è stato occultato o impedito dal professionista e il contribuente ha agito diligentemente.
  • L'esclusione delle sanzioni non implica necessariamente l'estinzione del tributo: il contribuente può restare tenuto al pagamento dell'imposta, mentre viene esclusa soltanto la componente sanzionatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.