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Circolare

Circolare numero 132 del 18-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l'"una tantum" di 220 euro prevista dai rinnovi contrattuali del settore metalmeccanico e installazione impianti deve essere considerata anche ai fini del ricalcolo di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo matrimoniale. Vengono indicati importo, periodo di maturazione, criteri di riproporzionamento, rate di pagamento, esclusione dal TFR e riflessi sui trattamenti previdenziali già erogati nel periodo interessato. Sono richiamate le istruzioni precedenti per il conguaglio e per il calcolo delle integrazioni salariali.

Una tantum metalmeccanici e ricalcolo prestazioni INPS

Lavoratori metalmeccanici e una tantum contrattuale: effetti sulle prestazioni INPS

La circolare esamina il trattamento della somma una tantum prevista dai rinnovi dei CCNL metalmeccanici e installazione impianti, specificando in che modo tale importo incida sul calcolo di prestazioni economiche previdenziali e integrazioni salariali. Il documento si concentra sia sulle regole di maturazione e pagamento dell'importo, sia sui riflessi su malattia, maternità, congedo matrimoniale e cassa integrazione.

Ambito di applicazione e fonti contrattuali

L'istruzione riguarda:

  • i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
  • i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

La circolare prende le mosse da due accordi contrattuali:

  • l'accordo del 7 maggio 2003 per il rinnovo del CCNL 8 giugno 1999 dell'industria metalmeccanica e installazione di impianti;
  • l'accordo del 29 maggio 2003 per il rinnovo del CCNL 7 luglio 1999 della piccola e media industria metalmeccanica e installazione di impianti.

Entrambi prevedono la corresponsione di una somma una tantum e il relativo impatto sugli istituti retributivi e previdenziali.

Importo dell'una tantum e criteri di maturazione

L'importo riconosciuto ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003 è pari a 220 euro lordi. La somma è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003.

La circolare precisa che:

  • la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero;
  • l'importo è comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale;
  • l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in applicazione dell'art. 2120 del codice civile.

Modalità di pagamento

L'importo viene erogato in due rate:

  • 115 euro lordi nel mese di giugno 2003;
  • 105 euro lordi nel mese di gennaio 2004.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la corresponsione avviene al momento della liquidazione delle competenze.

Periodi utili e periodi esclusi dalla maturazione

La maturazione dell'una tantum non compete per i mesi nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come nei casi di:

  • servizio militare;
  • aspettativa;
  • assenza facoltativa post partum;
  • altre ipotesi analoghe di sospensione senza retribuzione.

Sono invece utili ai fini della maturazione le giornate di assenza per:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza e puerperio;
  • congedo matrimoniale.

Tali assenze devono essere intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 e aver dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.

Riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità

La circolare stabilisce che gli arretrati retributivi devono essere considerati anche ai fini del ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché dei riposi orari post partum, delle retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e delle altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi.

Il criterio da seguire è quello già indicato nelle precedenti istruzioni richiamate, secondo cui tali emolumenti vanno computati nei limiti della quota riferita al mese considerato, applicando le regole previste per le mensilità aggiuntive o per i premi.

La particolare applicazione del criterio può riguardare, per il sistema di calcolo vigente, soltanto gli eventi iniziati tra febbraio e luglio 2003, salvo per la malattia il caso di ricaduta.

Riflessi sulle integrazioni salariali e sul congedo matrimoniale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nell'ambito del periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, le quote di una tantum devono essere trattate secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 19 del 23 gennaio 1995 in tema di ricalcolo delle prestazioni.

La circolare precisa inoltre che:

  • le quote riferite ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro la capienza del limite dei massimali mensili;
  • tali massimali, secondo quanto ricordato dall'Istituto, riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie;
  • per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo è pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, si applicano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992;
  • le medesime indicazioni valgono anche per l'assegno per congedo matrimoniale.

Richiami finali

La circolare, in sostanza, uniforma il trattamento dell'una tantum contrattuale ai fini previdenziali e assistenziali, chiarendo che la somma deve essere considerata nei ricalcoli delle prestazioni economiche interessate, ma con le specifiche esclusioni, limitazioni temporali e modalità applicative richiamate dalle precedenti circolari INPS.

Punti principali

Ambito e destinatari

La circolare riguarda i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, nonché della piccola e media industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti. L'intervento INPS serve a precisare gli effetti dell'una tantum contrattuale sulle prestazioni economiche previdenziali e di integrazione salariale.

Importo e criteri di maturazione dell'una tantum

Gli accordi di rinnovo dei CCNL prevedono un importo forfettario lordo di 220 euro per i lavoratori in forza al 1 giugno 2003, riferito al periodo 1 gennaio-30 giugno 2003. L'importo è riproporzionato in quote mensili in base alla durata del rapporto di lavoro; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. L'una tantum è stata già quantificata tenendo conto degli effetti sugli istituti retributivi diretti e indiretti ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Modalità di erogazione

L'importo è corrisposto in due rate: 115 euro lordi a giugno 2003 e 105 euro lordi a gennaio 2004. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento avviene al momento della liquidazione delle competenze.

Periodi non utili e periodi utili alla maturazione

Non maturano le quote mensili nei periodi di sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2003, se hanno dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.

Riflessi su malattia, maternità e altre prestazioni

Per le prestazioni di malattia e maternità erogate nel periodo cui si riferiscono gli arretrati, l'una tantum deve essere computata nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole applicabili alle mensilità aggiuntive o ai premi. La circolare richiama la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le precedenti istruzioni per le modalità di conguaglio. L'applicazione pratica interessa, per il sistema vigente, gli eventi iniziati tra febbraio e luglio 2003, salvo per la malattia il caso di ricaduta.

Riflessi sulle integrazioni salariali e sul congedo matrimoniale

Per cassa integrazione ordinaria e straordinaria, le istruzioni di riferimento sono quelle della circolare n. 19 del 23 gennaio 1995. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere pagate entro il limite dei massimali mensili, che la circolare ricorda come applicabili anche alle integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l'assegno per congedo matrimoniale, si rinvia alla circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

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