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Circolare

Circolare numero 130 del 14-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come va valutata, ai fini dell'ammissione all'integrazione salariale ordinaria, la prevedibilità della ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo richiesto. Richiama i principi del Consiglio di Stato e la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il giudizio deve fondarsi su elementi oggettivi e attendibili, idonei a far ritenere probabile la prosecuzione dell'impresa sul mercato. Viene inoltre ribadita la necessità di una motivazione puntuale dei provvedimenti di diniego e si invita le Sedi a far produrre all'impresa la documentazione utile per formulare il giudizio prognostico.

Criterio di valutazione della ripresa dell'attività produttiva al termine dell'integrazione salariale

Requisito della ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di integrazione salariale

La circolare interviene sui criteri di valutazione della prevedibilità della ripresa dell'attività produttiva ai fini dell'integrazione salariale ordinaria. L'INPS recepisce i principi affermati dal Consiglio di Stato e richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, precisando le modalità istruttorie e motivazionali che devono guidare le sedi territoriali.

Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale

La valutazione della domanda di integrazione salariale deve muovere dal principio per cui deve risultare probabile, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che l'impresa continui a operare sul mercato e che i lavoratori siano riammessi in attività entro breve periodo. La previsione richiamata dalla circolare è collegata all'art. 5, punto 1, del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869, e risulta implicitamente confermata dall'art. 1, punto 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, in relazione al requisito della temporaneità e transitorietà della causa integrabile.

Il giudizio richiesto non è meramente formale, ma prognostico: deve basarsi su elementi forniti dall'istante e, se necessario, acquisiti dalla Commissione Provinciale tramite indagini istruttorie. La circolare sottolinea che il ragionamento amministrativo deve essere coerente con i principi già espressi in precedenza dalla circolare n. 6645 del 18 ottobre 1984, che viene espressamente confermata.

Criteri di valutazione della ripresa dell'attività

Per l'ammissione al trattamento, l'istruttoria deve verificare se esistano condizioni oggettive che rendano plausibile la continuazione dell'attività al termine della contrazione del lavoro. La valutazione deve tenere conto:

  • delle particolari difficoltà o congiunture negative riferibili alla singola impresa;
  • del contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera;
  • della situazione esistente all'epoca in cui è iniziata la riduzione dell'attività lavorativa.

La circolare precisa che non rilevano, se non come possibile conferma di una crisi preesistente, le circostanze sopravvenute dopo il termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che abbiano poi impedito la prosecuzione dell'attività.

Motivazione del provvedimento di diniego

Un passaggio centrale della circolare riguarda l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di rigetto. Il Consiglio di Stato viene richiamato per avere ribadito la necessità che il diniego contenga una motivazione congrua, capace di indicare:

  • gli elementi di fatto considerati;
  • le ragioni per cui si è ritenuto improbabile il ritorno all'attività produttiva.

L'INPS chiarisce che, in caso di reiezione per imprevedibilità della ripresa, non è sufficiente una motivazione generica basata su fatti obiettivamente non riscontrabili o aleatori. La motivazione deve invece spiegare in modo approfondito gli elementi che rendono inattendibile la previsione di ripresa.

Indicazioni istruttorie e operative per le Sedi

La circolare invita le Sedi a curare in modo particolare l'istruttoria, sollecitando l'impresa richiedente a produrre, nel proprio interesse, la documentazione utile a formulare un giudizio prognostico sulla ripresa dell'attività. Tale documentazione serve a sostenere la valutazione complessiva della situazione aziendale e del contesto in cui essa opera.

Inoltre, in attesa dell'aggiornamento della procedura automatizzata, viene impartita un'indicazione operativa specifica: nelle ipotesi di reiezione non deve più essere usata la formula generica "mancata ripresa dell'attività", ma la dicitura "imprevedibilità della ripresa dell'attività risultante da ...", con l'indicazione puntuale dei motivi che supportano il diniego.

Conferma dei criteri già esistenti

La circolare non introduce un criterio nuovo, ma conferma e puntualizza l'impostazione già delineata in precedenza. L'obiettivo è uniformare la prassi amministrativa al quadro giurisprudenziale richiamato, rafforzando sia la qualità dell'istruttoria sia la correttezza della motivazione nei provvedimenti di ammissione o di rigetto delle domande di integrazione salariale.

Punti principali

Oggetto della valutazione

La circolare riguarda la verifica delle condizioni da cui deve risultare prevedibile la ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di integrazione salariale ordinaria richiesto dall'impresa.

Criterio del giudizio prognostico

L'ammissione al trattamento richiede un favorevole giudizio prognostico sulla capacità dell'impresa di continuare l'attività al termine della contrazione del lavoro. Tale valutazione deve essere basata su elementi oggettivi attendibili, forniti principalmente dall'impresa e, se necessario, acquisiti dalla Commissione Provinciale mediante istruttoria.

Rilevanza del contesto aziendale ed economico

Il giudizio deve considerare sia le specifiche congiunture negative dell'impresa sia il contesto economico-produttivo in cui essa opera, con riferimento al momento in cui è iniziata la riduzione dell'attività lavorativa. Non assumono rilievo autonomo le circostanze sopravvenute dopo il periodo richiesto, se non come conferma di una crisi già esistente.

Motivazione del diniego

In caso di reiezione della domanda, il provvedimento deve contenere una motivazione congrua, che indichi gli elementi di fatto valutati e le ragioni per cui è stata ritenuta improbabile la ripresa dell'attività. Non è sufficiente una motivazione generica basata su fatti aleatori o non riscontrabili.

Indicazioni operative alle Sedi

Le Sedi devono invitare l'impresa richiedente a presentare la documentazione utile a dimostrare la prevedibilità della ripresa. In attesa dell'aggiornamento della procedura automatizzata, per i dinieghi va usata la formula 'imprevedibilità della ripresa dell'attività risultante da ...' con specificazione dei motivi.

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