Circolare numero 129 del 14-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti entro il 31 marzo 1998 possono accedere alla pensione di anzianità con i requisiti della tabella B della L. 335/1995 anche se tali requisiti erano già posseduti prima del collocamento in mobilità. Viene così modificata l’interpretazione precedente, nel senso di estendere il beneficio a tutti i soggetti inseriti negli elenchi trasmessi dalle aziende, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma e dal chiarimento ministeriale. Restano ferme le regole sulla decorrenza della pensione e quelle applicabili alle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione.
Mobilità ordinaria e pensione di anzianità ex art. 59, comma 7, lett. c) L. 449/1997
Lavoratori in mobilità e accesso alla pensione di anzianità ex art. 59, comma 7, lett. c), L. n. 449/1997
La circolare interviene per modificare e chiarire l’interpretazione già data dall’Istituto in materia di accesso alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria. Il chiarimento è reso alla luce dell’orientamento ministeriale del 6 giugno 2003 e incide sull’ambito soggettivo di applicazione del beneficio, senza modificare le regole di decorrenza del trattamento.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1-ter della legge 5 giugno 1998, n. 176, e dall’art. 45, comma 22, della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede l’applicazione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda, anche considerando complessivamente le domande delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché l’accordo collettivo di individuazione delle eccedenze sia intervenuto entro il 31 marzo 1998.
Evoluzione delle istruzioni amministrative
L’Istituto richiama le precedenti circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e n. 168 del 12 agosto 1999, nonché i messaggi n. 910 del 6 dicembre 2002 e n. 88 del 13 marzo 2003, che avevano confermato l’applicazione della normativa ai lavoratori collocati in mobilità che perfezionavano i requisiti della tabella B durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 863/VII PP/L.499/97 del 6 giugno 2003, ha precisato che il beneficio è riferito ai lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 31 marzo 1998 che non avevano ancora perfezionato il diritto alla pensione secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 449/1997, con conseguente cristallizzazione dei requisiti più favorevoli previgenti.
Nuovo ambito applicativo del beneficio
Alla luce di tale orientamento, la circolare stabilisce che la norma deve considerarsi applicabile a tutti i soggetti collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti entro il 31 marzo 1998 e con i quali sia stato individuato il numero delle unità eccedentarie, purché i lavoratori inseriti negli elenchi compilati dalle aziende e trasmessi alle competenti Sedi INPS possano far valere, anche anteriormente al collocamento in mobilità, la posizione anagrafica e contributiva prevista dalla tabella B della legge n. 335/1995.
Di conseguenza, viene ampliata l’interpretazione precedentemente seguita: possono accedere al beneficio anche i lavoratori che avessero già maturato, prima della mobilità, i requisiti anagrafici e contributivi della tabella B, sempre che rientrino nella fattispecie descritta dalla norma e dagli accordi collettivi richiamati.
Decorrenza della pensione di anzianità
La circolare precisa che resta invariata la disciplina delle decorrenze. Pertanto:
- se i requisiti della tabella B sono perfezionati entro il primo trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dello stesso anno, a condizione che l’interessato abbia almeno 57 anni;
- se i requisiti sono perfezionati entro il secondo trimestre, la decorrenza è dal 1° ottobre dello stesso anno, sempre con età pari o superiore a 57 anni;
- se i requisiti sono perfezionati entro il terzo trimestre, la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- se i requisiti sono perfezionati entro il quarto trimestre, la decorrenza è dal 1° aprile dell’anno successivo.
Lavoratori delle gestioni autonome
La circolare chiarisce inoltre che nulla cambia per i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni: restano applicabili le norme proprie di ciascuna gestione per il perfezionamento dei requisiti e per le decorrenze.
Precisazioni sul messaggio n. 88 del 13 marzo 2003
Il richiamo al messaggio n. 88 del 13 marzo 2003 serve a chiarire un punto specifico emerso dalle segnalazioni di alcune Sedi: i lavoratori che al momento del licenziamento per mobilità erano già in una posizione anagrafica e contributiva astrattamente corrispondente alla tabella B della legge n. 335/1995, ma che non rientrano nella fattispecie agevolata come ora interpretata, maturano il diritto alla pensione di anzianità solo al raggiungimento dei requisiti ordinari previsti dalla tabella C della legge n. 449/1997, salvo che si tratti di operai o lavoratori precoci.
Indicazioni operative e riferimenti agli elenchi
Il messaggio n. 910 del 6 dicembre 2002 aveva già previsto la trasmissione degli elenchi dei lavoratori ammessi o da ammettere all’indennità di mobilità ordinaria che possono beneficiare della disciplina speciale. La circolare conferma che tali elenchi vanno considerati alla luce del nuovo orientamento e che l’elenco potrà essere integrato con i nominativi che perverranno successivamente alle strutture INPS competenti.
Punti principali
Ambito della norma e soggetti interessati
La disposizione riguarda i lavoratori dipendenti di imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 129/1997, convertito dalla L. n. 229/1997, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda, anche considerando complessivamente le domande presentate da imprese appartenenti al medesimo gruppo, quando l’accordo collettivo di individuazione delle eccedenze è intervenuto entro il 31 marzo 1998.
Interpretazione dei requisiti pensionistici
In origine l’INPS aveva ritenuto applicabile la normativa previgente solo ai lavoratori che perfezionavano i requisiti della tabella B della L. n. 335/1995 durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. Con il nuovo orientamento, recepito anche alla luce della nota del Ministero del Lavoro del 6 giugno 2003, il beneficio si applica invece a tutti i lavoratori collocati in mobilità entro il perimetro temporale indicato, purché inseriti negli elenchi aziendali trasmessi alle Sedi INPS e in possesso della posizione anagrafica e contributiva prevista dalla tabella B, anche se maturata anteriormente al collocamento in mobilità.
Effetti sulla pensione di anzianità AGO
I lavoratori interessati possono conseguire la pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti della tabella B della L. n. 335/1995. La circolare precisa che nulla cambia per la decorrenza del trattamento pensionistico, che continua a seguire le regole già indicate dalle precedenti istruzioni.
Decorrenze della pensione
Per i lavoratori che perfezionano i requisiti di cui alla tabella B entro il primo trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dello stesso anno se hanno almeno 57 anni; se il perfezionamento avviene entro il secondo trimestre, la decorrenza è dal 1° ottobre dello stesso anno, sempre con età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo.
Gestioni dei lavoratori autonomi e cumulo di contribuzione
Per i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi mediante cumulo di contribuzione pregressa, restano invariati i criteri relativi al perfezionamento dei requisiti e alle decorrenze previsti dalle norme delle singole gestioni.
Chiarimento sui lavoratori già in possesso dei requisiti prima della mobilità
Il messaggio n. 88 del 13 marzo 2003 chiarisce che i lavoratori che, alla data del licenziamento per mobilità, erano già in una posizione anagrafica e contributiva corrispondente alla tabella B della L. n. 335/1995 non rientravano nella fattispecie agevolata allora interpretata dall’Istituto. Per tali soggetti il diritto alla pensione di anzianità matura secondo i requisiti ordinari previsti dalla tabella C della L. n. 449/1997, salvo il caso di operai o lavoratori precoci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 lug 2003Circolare numero 130 del 14-7-2003
- Circolare · 14 lug 2003Circolare numero 131 del 14-7-2003
- Circolare · 11 lug 2003Circolare numero 125 del 11-7-2003
- Circolare · 11 lug 2003Circolare numero 126 del 11-7-2003
- Circolare · 11 lug 2003Circolare numero 127 del 11-7-2003
- Circolare · 11 lug 2003Circolare numero 128 del 11-7-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →