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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30033/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione di vecchiaia (Fondo volo) per differenze derivanti dal ricalcolo conseguente alla ricongiunzione dei periodi 1/2/1969 - 31/12/1988. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, L. n. 480/1988, il "limite massimo di retribuzione pensionabile" dovesse essere determinato facendo riferimento ai criteri di corrispondenza comprensivi degli anni risultanti dalla ricongiunzione, così da collocarsi nel criterio c) (più favorevole, per anni utili > 25) e non nel criterio a) (anni utili <= 20) applicato dall'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, nella disciplina del Fondo volo, ai fini dei criteri che determinano limiti e requisiti specifici, rilevano solo gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione al Fondo volo; gli anni derivanti da riscatti e da ricongiunzioni sono esclusi dal computo dei "anni utili" previsti dall'art. 8, comma 8, L. n. 480/1988. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia fornito l'allegazione necessaria a fondare una violazione della CEDU o del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Condanna del ricorrente alle spese di giudizio con liquidazione degli importi indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • Legge n. 480/1988, art. 8, comma 8

    "Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi"

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l'esclusione di "riscatti e ricongiunzione" riguarda il computo degli anni utili ai fini del limite massimo di retribuzione pensionabile: per i criteri di corrispondenza si considerano solo gli anni effettivi di iscrizione al Fondo volo.

  • Legge n. 29/1979, art. 1

    Richiamata in giurisprudenza come norma che disciplina la ricongiunzione: la ricongiunzione incide sul calcolo del montante contributivo ma non omogeneizza le regole specifiche delle diverse gestioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento formale del motivo di cassazione (denuncia di violazione di norme di diritto).

  • Costituzione, art. 3

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto l'interpretazione adottata non irragionevole e dunque non lesiva dell'art. 3.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)

    La Corte ricorda che le doglianze fondate sulla CEDU richiedono allegazioni concrete e comparazioni specifiche con la giurisprudenza europea: l'onere di fornire elementi di analogia e di dettaglio spetta al ricorrente.

  • D.L. 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Citato in atti di udienza come norma che ha consentito il deposito delle conclusioni scritte da parte del P.M.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione al contributo unificato che deve essere versato dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nella disciplina del Fondo volo i criteri che fanno riferimento agli "anni utili" valgono in relazione agli anni effettivamente di iscrizione e contribuzione al Fondo: gli anni risultanti da ricongiunzione o da riscatti sono esclusi dal computo per i limiti previsti specificamente per quel Fondo.
  • La ricongiunzione incide sul montante contributivo e può rilevare per l'insorgenza del diritto (anzianità complessiva) ma non determina automaticamente l'applicazione delle regole più favorevoli proprie di una gestione diversa se la norma testa esplicitamente l'esclusione.
  • Chi invoca una violazione della CEDU o del principio di uguaglianza deve indicare in fatto e in diritto gli elementi concreti di analogia con le decisioni della Corte di Strasburgo e spiegare come la decisione nazionale si discosta dai parametri europei.
  • Il giudice è vincolato dall'interpretazione coerente del quadro normativo e della giurisprudenza; le eccezioni procedurali (es. litispendenza) e i limiti di interesse vanno valutati in diritto di merito e possono rendere inammissibili alcuni appelli incidentali.
  • In situazioni analoghe occorre valutare separatamente (a) la rilevanza della ricongiunzione per il diritto alla pensione (an debeatur), (b) la sua incidenza sul quantum della prestazione, e (c) la previsione normativa specifica della gestione di riferimento che può escludere l'uso dei periodi ricongiunti per determinati limiti o criteri.

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