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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20451/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto aggravato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova dell'identificazione come autore del fatto fosse insufficiente o comunque male valutata. Il secondo motivo contestava il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto sfavorevole all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione di merito, fondata su immagini di videosorveglianza, riconoscimento operato da appartenenti alla polizia giudiziaria che conoscevano l'imputato e riconoscimento del fratello tra gli autori del fatto. Il secondo motivo è stato considerato non scrutinabile in sede di legittimità, poiché il bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretto da motivazione non illogica o arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto della condanna confermata.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella sentenza di condanna confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato implicitamente nel motivo sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte; la Corte ribadisce che tale valutazione è discrezionale di merito se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • L'identificazione dell'imputato può essere validamente sostenuta da un complesso di elementi convergenti, come immagini di videosorveglianza e riconoscimenti da parte di soggetti che conoscono l'interessato, purché la motivazione di merito sia logica e coerente.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio, dell'illogicità manifesta o della mancanza di motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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