Sentenza n. 12910/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accesso al provvedimento con cui è stato definito il procedimento originato dall’esposto prot. n. -OMISSIS- novembre 2025 avanzato innanzi alla Procura generale presso la Suprema Corte di cassazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti del procedimento originato da un esposto disciplinare nei confronti di due magistrati ordinari, con comunicazione del solo esito del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accesso documentale, anche con finalità difensive ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990, agli atti relativi al procedimento disciplinare originato da un proprio esposto presentato alla Procura generale presso la Corte di cassazione. L’ufficio aveva comunicato soltanto la definizione del procedimento, senza consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti. La ricorrente ha sostenuto che la presentazione dell’esposto le attribuisse una posizione di interesse qualificato alla conoscenza degli atti e che questi fossero funzionali all’esercizio del diritto di azione e difesa. La difesa erariale ha eccepito l’estraneità della Presidenza del Consiglio dei ministri al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo che non fosse parte del rapporto giuridico controverso. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha rilevato che la domanda riguardava atti relativi a un procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ordinari, avente natura giurisdizionale, e non documenti amministrativi ostensibili ai sensi della l. 241/1990. L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della l. 241/1990 presuppone infatti che la richiesta riguardi un documento amministrativo detenuto da una pubblica amministrazione; tale nozione non comprende gli atti degli uffici giudiziari nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari è soggetto alle proprie regole, che prevedono la comunicazione dello stato del procedimento e, in caso di archiviazione, la trasmissione dell’esito al Ministro della giustizia, titolare del potere disciplinare, ma non l’ostensione degli atti all’esponente secondo la disciplina generale dell’accesso. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento
La nozione di documento amministrativo presuppone un contenuto riferibile ad atti detenuti da una pubblica amministrazione e non comprende gli atti degli uffici giudiziari formati nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo è applicabile soltanto quando la richiesta abbia a oggetto documenti amministrativi; non consente l’ostensione degli atti di un procedimento disciplinare giurisdizionale riguardante magistrati ordinari.
art. 16, comma 5-bis, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Nel procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari, l’esito dell’archiviazione deve essere comunicato al Ministro della giustizia, titolare del potere disciplinare; la disposizione non prevede l’ostensione degli atti all’autore dell’esposto secondo la disciplina dell’accesso amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della l. 241/1990 presuppone che la richiesta riguardi un documento amministrativo detenuto da una pubblica amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere atti formati nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
- Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari ha natura giurisdizionale e, pertanto, non è disciplinato dalle regole generali sull’accesso ai documenti amministrativi previste dalla l. 241/1990.
- La presentazione di un esposto disciplinare non attribuisce, di per sé, all’esponente un diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ordinari, neppure quando l’accesso sia giustificato da finalità genericamente difensive o lato sensu giustiziali.
- Nel procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari, la comunicazione all’esponente può limitarsi alle informazioni sullo stato o sull’esito del procedimento secondo la disciplina speciale applicabile; l’eventuale archiviazione deve essere comunicata al Ministro della giustizia quale titolare del potere disciplinare.
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