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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05352/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso la sentenza di appello che aveva in parte riformato la pronuncia di primo grado: gli imputati censuravano, a seconda delle posizioni, la ricostruzione dei fatti basata su intercettazioni, la qualificazione del fatto come associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, il mancato riconoscimento della derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 ("piccolo spaccio"), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la diversificazione degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. e presunte violazioni del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597 c.p.p. (differenze negli aumenti rispetto al primo grado).

La decisione

La Corte di legittimità ha, per la gran parte dei ricorsi, dichiarato l'inammissibilità ovvero rigettato i motivi: sono state confermate le valutazioni di merito circa concorso e associazione (art. 110 c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990) per la struttura organizzata del gruppo Cannata e per l'utilizzo di intercettazioni "droga parlata" come prova anche in assenza di sequestri. In particolare: - Ricorsi di Scaduto, Milazzo, Gandolfo, Emanuele Cannata, Francesco Morana, Daniele Lo Medico e Nicolò Cannata dichiarati inammissibili o rigettati; condanne alle spese e, per alcuni, sanzione aggiuntiva di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per aver proposto ricorso causa di inammissibilità per colpa. - Ricorso di Giuseppe Cannata respinto (rigetto) con condanna alle spese. - Unico esito parzialmente favorevole: il ricorso di Patrizio Massa accolto in parte con annullamento limitato al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame su quel punto. Nel complesso la sentenza impugnata è stata confermata nei punti essenziali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    "comma 5" (riferito alla fattispecie del cosiddetto "piccolo spaccio")

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la derubricazione al comma 5 si valuta sul quadro complessivo dell'attività e non sul dato ponderale di ciascuna singola cessione; il "piccolo spaccio" richiede una valutazione della minore portata dell'attività nel suo complesso

  • d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale"

    La Corte ha ritenuto configurabile l'associazione quando esisteva una struttura organizzativa, anche rudimentale, con ruoli, mezzi e turnazione che garantivano attività continuativa di spaccio; ha escluso la riconducibilità alla più lieve ipotesi del comma 6 quando l'organizzazione poteva porre in commercio "droga pesante" e avevano peso le potenzialità operative e i volumi d'affari

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha applicato la nozione distinguendo la mera connivenza (comportamento passivo) dal concorso che include anche contributi che agevolano o assicurano la condotta illecita

  • art. 81 cod. pen.

    Aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto gli aumenti applicati nei limiti fisiologici e motivati dalla pluralità e diversità delle condotte; aumenti contenuti non richiedono motivazione analitica quando omogenei

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha analizzato la disciplina e la giurisprudenza sul divieto, ritenendo che non fosse violato alla luce della diversa ricomposizione dei parametri e della possibilità per il giudice d'appello di riformulare gli aumenti nel nuovo assetto

  • art. 78 cod. pen.

    Riferito come limite operativo nella valutazione degli aumenti in primo grado (incidenza della recidiva) e nel confronto con la determinazione dell'appello

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per i criteri di determinazione della pena e il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nel modulare la pena e gli aumenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria applicata per la condanna alle spese e alla somma aggiuntiva per i ricorsi dichiarati inammissibili per colpa

Massime di principio

  • La derubricazione alla ipotesi di "piccolo spaccio" (art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990) si valuta sul complesso dell'attività e non sul solo peso di ogni singola cessione: quantitativi esigui non escludono la maggiore offensività se vi è continuità, canali di approvvigionamento e organizzazione
  • Le intercettazioni 'droga parlata' possono costituire prova sufficiente della compravendita e dell'organizzazione anche in assenza di sequestri, purché la interpretazione non sia manifestamente illogica
  • Per la configurabilità del reato associativo (art.74) non serve una struttura complessa: bastano mezzi dedicati, suddivisione di ruoli, turnazione e modalità operative che assicurino attività continuativa
  • La mera presenza sul luogo o rapporti familiari non escludono il concorso nel reato quando emergono elementi che dimostrano un contributo funzionale o ruolo operativo
  • Il divieto di reformatio in peius va applicato con attenzione: se mutano i parametri di raffronto (es. mutamento nella struttura dei reati o degli aumenti) il giudice d'appello può rimodulare la pena senza necessariamente incorrere nella reformatio in peius, ma deve motivare coerentemente
  • La mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce vizio rilevante che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame
  • I ricorsi che contengono censure generiche o si limitano a proporre una diversa valutazione del merito senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili

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