Cassazione Penale, Ordinanza n. 19226/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una pluralità di condotte di detenzione, importazione, esportazione e traffico di stupefacenti commesse in concorso con altri in un arco temporale compreso tra dicembre 2003 e giugno 2004. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per insussistenza di risultanze istruttorie idonee a fondare l'affermazione di responsabilità; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con memoria successiva ha inoltre prospettato la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che alcune condotte sarebbero già state oggetto di precedente condanna definitiva in altro procedimento. La Corte ha ritenuto inammissibile anche tale rilievo perché nuovo e perché la verifica dell'identità del fatto richiederebbe un accertamento di merito non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale, ma riproponevano censure già esaminate in appello. Ha ritenuto inoltre corretta la motivazione sul diniego dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando il contributo rilevante e causalmente efficiente dell'imputato, la qualità e quantità dello stupefacente, l'abitualità della condotta e i precedenti penali, indicatori di un inserimento in un traffico organizzato su vasta scala. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nella fattispecie
art. 110 c.p.
richiamato per la partecipazione concorsuale nel reato
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per le condotte di detenzione, importazione, esportazione e traffico di stupefacenti
art. 112, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nell'imputazione in relazione all'aggravamento contestato
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nell'imputazione come circostanza aggravante
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi lieve non riconosciuta per la rilevanza del contributo, la qualità e quantità dello stupefacente, l'abitualità della condotta e l'inserimento in un'organizzazione di spaccio
art. 73, comma 10, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nella memoria per il precedente procedimento evocato a fini di ne bis in idem
art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nella memoria per il precedente procedimento evocato a fini di ne bis in idem
art. 112, comma 1, n. 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nella memoria per il precedente procedimento evocato a fini di ne bis in idem
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma evocato indirettamente nel tema della valutazione delle risultanze istruttorie e della motivazione
art. 591 c.p.p.
la Corte afferma l'inammissibilità di motivi non consentiti o aspecifici in cassazione, secondo la logica dei motivi specifici
art. 618 c.p.p.
non citato espressamente; il tema della memoria e della novità del motivo viene trattato nel quadro dei limiti del giudizio di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza misurarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, perché il ricorso deve evidenziare specifiche ragioni di fatto o di diritto che rendano non condivisibili le valutazioni del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico, soprattutto quando la decisione di merito poggia su un compendio probatorio convergente; la cassazione verifica la tenuta logica della motivazione, non sostituisce la propria valutazione del fatto.
- Il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti è legittimo quando emergano elementi sintomatici di un inserimento dell'agente in un traffico organizzato: rilevanza del contributo causale, qualità e quantità della sostanza, abitualità delle condotte, precedenti specifici e capacità di diffusione sistematica dello stupefacente.
- La deduzione del ne bis in idem sostanziale per la prima volta in cassazione è inammissibile se richiede un accertamento di identità del fatto che implica valutazioni di merito e la produzione di documenti fattuali non scrutinabili per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo la ricorrenza di ragioni di esonero.
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