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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a maggiori IRES, IVA e IRAP per il 2004. La CTR aveva ritenuto necessario il contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti basati sugli studi di settore. L'Agenzia ha sostenuto che l'accertamento non fosse standardizzato, ma analitico-induttivo, fondato su irregolarità nella contabilizzazione delle rimanenze di magazzino e sull'applicazione di una percentuale di ricarico ai ricavi non contabilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti i primi due. Ha ritenuto errata la qualificazione dell'accertamento come basato sugli studi di settore: l'accertamento traeva origine da uno scostamento dallo studio, ma era stato concretamente fondato sulle anomalie contabili relative alle rimanenze finali e sulla ricostruzione induttiva dei ricavi. Pertanto, non trovandosi davanti a un accertamento standardizzato, non era applicabile l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto per gli studi di settore. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla correttezza dell'importo accertato o sull'effettiva fondatezza delle irregolarità contabili.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo

    Norma richiamata dall'Agenzia per contestare la motivazione della sentenza d'appello in merito al calcolo dei ricavi e al metodo di accertamento.

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    rettifica analitico-induttiva dei ricavi

    Consente la ricostruzione induttiva del reddito in presenza di irregolarità o inattendibilità della contabilità. Nel caso esaminato, è stata ritenuta la base giuridica dell'accertamento fondato sulle anomale registrazioni delle rimanenze.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale fondamento dell'accertamento analitico-induttivo ai fini IVA.

  • Art. 3-bis, L. n. 146/1998

    La disciplina del contraddittorio preventivo collegata agli accertamenti basati sugli studi di settore non è stata ritenuta applicabile a un accertamento che, pur originato da uno scostamento dallo studio, era stato concretamente fondato su specifiche irregolarità contabili e su una ricostruzione analitico-induttiva.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla società nel giudizio di cassazione; le relative contestazioni sugli studi di settore sono state ritenute irrilevanti.

Massime di principio

  • Per stabilire se sia necessario il contraddittorio preventivo non è decisiva l'origine formale dell'accertamento, ma il metodo concretamente utilizzato dall'Amministrazione e la motivazione dell'avviso.
  • Se l'accertamento è basato su studi di settore o altri meccanismi standardizzati, il contraddittorio con il contribuente può essere elemento necessario di legittimità.
  • Se invece l'Ufficio dimostra specifiche irregolarità contabili e ricostruisce i ricavi con metodo analitico-induttivo, la disciplina del contraddittorio propria degli studi di settore non si applica automaticamente.
  • La cassazione con rinvio per errata qualificazione giuridica non equivale a una definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito: il giudice di rinvio deve ancora valutare la fondatezza dell'accertamento, l'entità dei maggiori ricavi e le eventuali ulteriori contestazioni.
  • La qualificazione del metodo accertativo deve essere verificata leggendo il contenuto effettivo dell'avviso di accertamento, non soltanto il riferimento iniziale allo studio di settore.

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