Cassazione Civile, Sentenza n. 7677/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa tributaria relativa alla tassazione (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali) di un lodo arbitrale che trasferiva a Le Betulle S.p.A. diritti di utilizzazione esclusiva (posti-barca e un fabbricato) relativi a un porto turistico non ancora realizzato. L'Agenzia sosteneva la tassabilità delle componenti trasferite come cessione di beni immobili/strumentali; la società convenuta deduceva l'inapplicabilità delle imposte ipotecarie e catastali per mancata esistenza materiale e mancata identificabilità degli specchi d'acqua e dei posti barca, non essendo il porto costruito e non potendosi quindi eseguire le formalità nei pubblici registri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di merito. Pur affermando che, in astratto, specchi d'acqua e posti barca possono essere rilevanti ai fini catastali (censibili in ragione della loro autonomia funzionale e reddituale), la Corte ha ritenuto che nel caso concreto l'assenza materiale del porto e la mancata esecuzione delle formalità di pubblicità nei registri immobiliari impedivano l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. Inoltre la sentenza ha osservato che l'Amministrazione ha censurato solo l'aspetto dell'astratta tassabilità e non ha efficacemente impugnato l'altra ragione autonoma posta a fondamento della decisione (la subordinazione del tributo all'esecuzione delle formalità), con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione. Condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese: €8.000,00 per compensi e €200,00 per esborsi.
Norme richiamate
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (tariffa)
art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
L'Agenzia invocava tale disposizione per sostenere la tassabilità ipocatastale delle cessioni assimilate a trasferimenti immobiliari; la Corte ha esaminato la censura ma ha ritenuto che la pretesa non potesse essere applicata in assenza delle formalità di pubblicità e dell'esistenza materiale dei beni
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
artt. 1 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
La Corte conferma che, ai fini catastali, le unità immobiliari possono comprendere anche componenti come specchi d'acqua e posti barca quando dotati di autonomia funzionale e reddituale; tuttavia l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali richiede la concreta individuabilità e la possibilità di annotazione nei registri
legge 11 agosto 1939, n. 1249 (conversione r.d.l. n.652/1939)
conversione del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamata come parte del quadro normativo che regola il censimento catastale delle unità immobiliari
legge 23 dicembre 2014, n. 190
art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (norma di interpretazione autentica)
Conferma l'interpretazione secondo cui nella determinazione della rendita catastale vanno considerate componenti che assicurano autonomia funzionale e reddituale all'unità immobiliare
codice civile
La nozione codicistica di 'beni immobili' non può essere letta in modo atomistico ma deve confrontarsi con la normativa fiscale che parla di 'unità immobiliare', consentendo l'inclusione di componenti funzionalmente autonome
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria)
art. 53, artt. 36 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamate in tema di ammissibilità e motivazione degli appelli e delle impugnazioni: la Corte sottolinea l'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione e le regole procedurali per la decisione
codice di procedura civile
art. 100 cod. proc. civ.; art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
Utilizzati per richiamare i principi processuali sulla motivazione delle impugnazioni in cassazione e sull'inammissibilità quando non vengono censurate tutte le ragioni autonome della decisione
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare n. 18/E del 20 maggio 2013
Citata dall'Agenzia quale supporto per l'assimilazione della cessione di diritti di concessione a cessione di beni immobili/strumentali; la Corte ha preso atto della posizione amministrativa ma ha ritenuto prevalente la valutazione sulla esistenza materiale e sulle formalità
Circolare Agenzia del Territorio
Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 (Agenzia del Territorio)
Richiamata in relazione alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 28/10/2020 n. 23681; Cass. 20/04/2016 n. 7868; Cass. 18/02/2015 n. 3166; Sez. U, Cass. 08/08/2005 n. 16602
La Corte si è allineata a precedenti orientamenti che riconoscono la censibilità catastale di specchi d'acqua e posti barca se dotati di autonomia funzionale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata impugnazione di una delle ragioni autonome che sorreggono la decisione impedisce la riforma della stessa in cassazione
Massime di principio
- I posti barca e gli specchi d'acqua possono essere rilevanti ai fini catastali e, in astratto, censibili se dotati di stabile autonomia funzionale e reddituale
- Le imposte ipotecarie e catastali richiedono non solo l'astratta tassabilità ma anche la concreta esecutività delle formalità nei pubblici registri: se i beni non esistono materialmente o non sono identificabili non può essere operata la relativa tassazione ipocatastale
- Nelle controversie su trasferimenti di diritti relativi a opere non ancora realizzate (es. porto non costruito), l'amministrazione rischia di non ottenere l'imposizione ipocatastale fino alla materializzazione e registrazione dei beni
- In sede di impugnazione (appello/cassazione) è essenziale censurare tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione di merito: la mancata contestazione di anche una sola ragione autonoma rende inefficace l'impugnazione
- Gli atti amministrativi e le circolari (es. Agenzia delle Entrate) possono orientare l'interpretazione fiscale, ma non sostituiscono il requisito della materialità e della registrabilità quando queste sono poste come condizioni per l'applicazione del tributo
- Dal punto di vista procedurale, gli appelli nel contenzioso tributario devono contenere motivazioni specifiche e articolate (art. 53 d.lgs. 546/1992); il mero richiamo alle difese di primo grado può comportare l'inammissibilità
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