Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27444/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già destinatario di una sentenza della Corte di cassazione del 9 luglio 2025, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 gennaio 2023. In quel giudizio di legittimità era stato esaminato, tra gli altri, un motivo attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla corretta delimitazione temporale della condotta associativa, ritenuta però irrilevante perché il giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione ex art. 81 c.p. e aveva individuato il reato più grave nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con il reato associativo considerato satellite e valorizzato solo con un aumento di pena di un anno. Successivamente il medesimo imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, sostenendo che la precedente decisione fosse affetta da errore percettivo: secondo la difesa, l'interesse a ottenere una pronuncia sul momento finale della condotta associativa non sarebbe venuto meno per effetto della concessione della continuazione, perché in caso di scissione del cumulo in sede esecutiva riemergerebbe la concreta rilevanza del reato satellite. La doglianza, tuttavia, riproponeva in sostanza le critiche già svolte contro la sentenza della Corte di appello e mirava a contestare la scelta interpretativa della Cassazione sul rilievo del tema temporale ai fini della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché fondato su motivi estranei all'ambito applicativo dell'art. 625-bis c.p.p. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale rimedio è esperibile solo per errori di fatto percettivi, cioè quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, oppure quando sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo decisivo per mera svista materiale. Nel caso concreto, però, la censura non riguardava un errore percettivo ma un preteso errore di diritto, poiché contestava la scelta interpretativa con cui la precedente sentenza aveva ritenuto irrilevante la delimitazione temporale della condotta associativa in presenza di continuazione e reato satellite. Essendo precluso dal ricorso straordinario un nuovo sindacato su valutazioni o interpretazioni giuridiche, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Sono state invece rigettate le richieste di liquidazione delle spese formulate dalle parti civili, perché il ricorso mirava sostanzialmente a una rivalutazione dell'entità della pena inflitta.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi decisivi o per l'omesso esame di un motivo decisivo dovuto a svista materiale; non consente di rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni giuridiche della decisione impugnata.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione è stata richiamata come istituto già riconosciuto nel giudizio precedente, con individuazione del reato più grave e aumento di pena per il reato satellite.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    È stato individuato come reato più grave nel giudizio precedente; il reato associativo è stato considerato reato satellite ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame di questioni di diritto già decise o per censurare scelte interpretative della Corte di cassazione.
  • L'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario richiede una svista meramente percettiva, ictu oculi rilevabile, consistente nella supposizione dell'esistenza di un fatto inesistente o dell'inesistenza di un fatto esistente, oppure nell'omesso esame di un motivo decisivo per disattenzione materiale.
  • La decisività dell'errore percettivo è presupposto necessario per la rimozione del giudicato; in difetto, il rimedio straordinario è inammissibile.
  • La concessione della continuazione e la qualificazione di un reato come satellite possono rendere irrilevante, nel giudizio di cassazione, la contestazione sulla delimitazione temporale della condotta, quando la censura miri in realtà a rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.