Cassazione Penale, Ordinanza n. 36417/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per frode informatica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva argomenti già respinti in appello senza confutare puntualmente le ragioni della decisione, che aveva valorizzato, tra l’altro, l’incameramento del profitto sul conto corrente dell’imputato, aperto presso BNL circa un mese prima del fatto, quale frazione essenziale e costitutiva del reato. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; la censura è stata ritenuta radicalmente generica, perché richiamava una massima giurisprudenziale senza rapportarla ai fatti né alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 22 settembre 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, in quanto riproduttivo delle censure d’appello e privo di una critica puntuale alla motivazione della Corte territoriale, giudicata congrua quanto alla responsabilità, all’elemento soggettivo e alla sussistenza del reato. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non correlato alle ragioni della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputato, evidenziando, in particolare, l’incameramento del profitto da parte dell’imputato, sul proprio conto corrente acceso presso la BNL un mese prima del fatto, e, quindi, la consumazione di una frazione essenziale e costituiva del reato de quo
La sentenza d’appello ha ritenuto integrata la frode informatica sia sul piano materiale sia su quello soggettivo, valorizzando l’incameramento del profitto sul conto dell’imputato come frazione essenziale e costitutiva del reato; la Cassazione ha ritenuto aspecifica la censura che non confutava puntualmente tale argomentazione.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità
Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di specificità anche quando, pur formulando una censura, non si confronta con le ragioni argomentate della decisione impugnata e le ignora.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure già proposte in appello, eventualmente accompagnandole con contestazioni assertive, se non criticano puntualmente le ragioni per cui il giudice del gravame le ha respinte.
- La specificità del motivo d’impugnazione richiede non solo che la censura sia determinata, ma anche che sia correlata alle argomentazioni della decisione impugnata; il mancato confronto con tali argomentazioni comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione è generica se si limita a richiamare una massima giurisprudenziale senza rapportarla ai fatti di causa e alla motivazione della sentenza impugnata.
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