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Ordinanza

Ordinanza n. 583/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporne l'annullamento, previa - ove occorra - rimessione della questione di legittimità dell'art. 15 bis DL n 4/2022 alla Corte Costituzionale e/o rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giulman Solare S.r.l. il 15/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti quelli emessi successivamente in applicazione della Delibera ARERA impugnata, previa disapplicazione dell'art. 15-bis del DL 4/2022 nonché sollevazione della questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 15-bis DL 4/2022 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giulman Solare S.r.l. il 15/6/2023: – accertare la non debenza delle somme richieste dal GSE e il diritto della società a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; – condannare il GSE alla restituzione di quanto incassato/compensato in base all'art. 15bis DL n. 4/2022 e agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202202660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti applicativi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, inclusi una delibera ARERA e atti del GSE relativi alla richiesta o compensazione di somme nell'ambito delle convenzioni RID

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti applicativi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha contestato anche la delibera ARERA e gli atti successivi adottati in applicazione della disciplina, chiedendo la disapplicazione della norma, la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con ulteriori motivi aggiunti ha domandato l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE, il divieto di compensazione, il pagamento integrale degli importi previsti dalle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID e la restituzione delle somme riscosse o compensate. Il TAR, limitatamente alla fase cautelare, ha rilevato che è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha inoltre considerato che, avuto riguardo al momento di maturazione delle pretese del GSE e al quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore professionale era tenuto ad adottare misure gestionali e organizzative adeguate per fronteggiare la situazione, anche rispetto agli investimenti effettuati in relazione a pretese ragionevolmente prevedibili.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La tutela interinale è stata negata poiché risultava dubbia, con riferimento agli atti del GSE, la loro immediata impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa; inoltre, il giudice ha escluso che gli effetti economici dedotti evidenziassero, allo stato, presupposti sufficienti per la sospensione, valorizzando la prevedibilità della situazione normativa e l'obbligo dell'operatore qualificato di predisporre adeguate misure organizzative e gestionali. Il TAR ha precisato che l'eventuale recupero delle somme riscosse o compensate resterà possibile qualora la decisione di merito sia favorevole alla società. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    È la disposizione legislativa la cui applicazione costituisce il presupposto degli atti contestati; la società ne ha chiesto la disapplicazione, la sottoposizione al giudizio di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale europeo, senza che l'ordinanza cautelare definisca tali questioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando sia dubbia la diretta impugnabilità degli atti contestati e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, senza anticipare nella fase interinale la definitiva soluzione delle questioni di rito e di giurisdizione.
  • L'operatore economico professionale è tenuto, secondo criteri di qualificata diligenza, ad adottare misure gestionali e organizzative adeguate per fronteggiare conseguenze derivanti da pretese dell'amministrazione ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare noto.
  • Gli investimenti compiuti in presenza di pretese amministrative ragionevolmente prevedibili non determinano, di per sé, un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione degli atti applicativi.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PA

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