Sentenza del 28/02/2023 n. 6042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò ad A.A. cinque avvisi di accertamento per le annualità 2005-2009 derivanti da un processo verbale della Guardia di Finanza relativo a rapporti bancari; la CTP di Udine accolse parzialmente i ricorsi, l'Ufficio ed il contribuente proposero appello e la CTR rideterminò in parte i maggiori imponibili per il 2007, 2008 e 2009. A.A. impugnò in Cassazione su sette motivi, tra i quali: nullità degli atti per illegittimità di nomine dirigenziali (sentenza Corte Costituzionale n.37/2015), vizio di motivazione circa la qualificazione reddituale di un incasso da Governo estero (1.000.000 EUR) soggetto a condizione sospensiva, irregolarità nel raddoppio dei termini di accertamento per presunta notizia di reato, e censura sull'adozione acritica delle conclusioni del CTU. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale circa l'applicabilità dello scudo fiscale anche ai fini IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione: ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'illegittimità delle nomine dirigenziali per mancata deduzione in primo grado; ha respinto i motivi relativi alla qualificazione reddituale dell'incasso (confermando il principio di cassa) e al raddoppio dei termini per notizia di reato; ha accolto il sesto motivo del contribuente rilevando insufficiente motivazione della CTR nella disamina critica delle osservazioni difensive rispetto al CTU e, per effetto, ha cassato la sentenza di merito in quella parte e assorbito il settimo motivo; ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia stabilendo che lo 'scudo fiscale' si applica solo alle imposte dirette e non riduce gli imponibili IVA. La causa è stata rinviata alla CTR di secondo grado del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3
La norma impone che l'accertamento sia sottoscritto dal capo dell'ufficio (dirigente); il contribuente ha dedotto nullità per illegittima nomina dirigenziale, ma la Corte ha ritenuto la questione di per sé rilevante solo se dedotta nei termini di decadenza e sollevata in primo grado.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Riferita ai termini di decadenza per l'accertamento e al raddoppio dei termini quando è configurabile una notizia di reato; la Corte ha confermato che è sufficiente la configurabilità astratta del reato all'epoca della condotta, non la denuncia materiale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 / art. 56
Norme IVA richiamate per la disciplina dell'imponibile; la Cassazione ha chiarito che lo scudo fiscale non agisce sull'imponibile IVA.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54
Norma relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo; la Corte ha ribadito il principio di cassa: il compenso incassato costituisce componente positiva di reddito nell'anno dell'incasso salvo successiva restituzione che generi componente negativa.
D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis, conv. in L. n. 102 del 2009
Norma sul cosiddetto 'scudo fiscale'; la Corte ha stabilito che il beneficio opera solo sugli imponibili rilevanti ai fini delle imposte dirette e non può essere esteso ai corrispondenti imponibili IVA.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8 (richiamato dalla Corte Costituzionale n.37/2015)
Norma che aveva disposto modifiche alle nomine dirigenziali; il contribuente invocava la pronuncia di illegittimità costituzionale, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la questione inammissibile per mancata deduzione in primo grado.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata in relazione ai poteri dell'amministrazione e alle garanzie del procedimento; utilizzata dal contribuente per contestare l'operato dell'Ufficio in tema di raddoppio termini e notizia di reato, senza successo.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Norma sulla motivazione della sentenza; utilizzata per censurare l'omessa o insufficiente motivazione della CTR sulla valutazione del CTU e delle osservazioni difensive; la Cassazione ha accolto il motivo sul punto, ritenendo la motivazione apparente.
Massime di principio
- In materia tributaria i vizi dell'atto impositivo non dedotti nel termine di decadenza e non prospettati sin dal primo grado possono divenire inammissibili: le censure di nullità devono essere tempestivamente sollevate.
- Per i compensi di lavoro autonomo si applica il principio di cassa: l'incasso costituisce reddito nell'anno di percezione; eventuali condizioni sospensive non impediscono la tassazione dell'incasso, salvo che successiva restituzione determini componente negativa.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento non è necessaria la denuncia penale materiale: è sufficiente che la condotta sia astrattamente riconducibile a reato tributario al momento della sua commissione.
- La Corte di merito deve motivare in modo compiuto e rispondere alle obiezioni difensive mosse rispetto alle conclusioni del CTU; l'adesione acritica al perito senza confronto documentato è vizio che può comportare cassazione e rinvio.
- Il cosiddetto 'scudo fiscale' vale per la determinazione degli imponibili ai fini delle imposte dirette e non può essere utilizzato per diminuire l'imponibile IVA.
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