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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14959/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 12/12/2022 che confermava in gran parte le condanne per reati in materia di stupefacenti e associazione. Le censure principali contestavano: 1) la valutazione probatoria delle intercettazioni (presunta equivocità, carenza di riscontri, identificazione dei referiti); 2) l'utilizzabilità delle annotazioni di p.g. e delle dichiarazioni informali della persona offesa nel rito abbreviato; 3) la riqualificazione dei reati (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, con richieste di qualificazione in "lieve entità" o in concorso); 4) la sussistenza e motivazione della recidiva; 5) vizî nel calcolo delle pene, in particolare della pena pecuniaria e degli aumenti per continuazione/recidiva; 6) l'erronea configurazione del reato associativo rispetto al concorso di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in massima parte inammissibili per genericità o per essere doglianze di valutazione del merito non sindacabili in sede di legittimità. Specificamente: - Il ricorso di Carmelo Alati è stato dichiarato inammissibile salvo il sesto motivo, sul quale la Corte ha accolto l'errore materiale nel calcolo della pena pecuniaria: la multa indicata in dispositivo come 12.000 euro era errata, l'ammontare corretto è 11.000 euro (8.000 + 3.000), ridotto di un terzo per il rito ad euro 7.334; - I ricorsi di Antonino Aloisi, Salvatore Arena, Angelo Arrigo e Matteo Fiore sono stati dichiarati inammissibili. Per Arena la Corte ha altresì rilevato un mero "lapsus calami" nella motivazione circa la multa (motivazione indicava 28.200 euro ma altrove 28.000), mentre il dispositivo riportava correttamente 28.200 euro; - La Corte ha confermato i principi di diritto richiamati in sede di decisione: limitazioni al sindacato sulle valutazioni probatorie e sulle intercettazioni, utilizzabilità delle annotazioni di p.g. nel rito abbreviato, criteri di valutazione della recidiva e dei limiti motivazionali per gli aumenti di pena.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola le censure ammissibili in cassazione; la Corte ricorda che il vizio di motivazione dev'essere specifico e desumibile dal testo della sentenza, non una generica richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina il valore probatorio delle intercettazioni e il criterio degli indizi (gravità, precisione e concordanza) quando le intercettazioni non sono partecipate dall'imputato; la Corte sottolinea che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte richiama le fattispecie aggravate e la possibilità di riqualificazione secondo i commi 4 e 5 (reati di maggior o minore gravità/lieve entità) in relazione a quantità, finalità e contesto.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Disposizione sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che per l'associazione è necessario il vincolo stabile e il programma criminoso tendenzialmente indeterminato, distinto dall'accordo occasionale tipico del concorso nel reato continuato.

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sugli aumenti per continuazione: la Corte verifica che la Corte di merito abbia motivato distintamente gli aumenti e mantenuto proporzione tra pene.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte ricorda che l'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta sull'idoneità della reiterazione a evidenziare maggiore pericolosità del reo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena; la Corte verifica che la Corte d'appello abbia considerato gravità del fatto, personalità e circostanze per determinare gli aumenti.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Permette la rettifica di errori materiali del dispositivo sulla base della motivazione; utilizzato per correggere l'importo della multa di Alati.

  • artt. 348 e 357 cod. proc. pen.

    Riferimento all'annotazione di polizia giudiziaria e alle modalità di verbalizzazione: la Corte precisa che, nel rito abbreviato, l'annotazione di p.g. contenente dichiarazioni confidenziali della persona offesa può assumere valenza probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi e sulla responsabilità per inammissibilità; la Corte ha applicato la regola senza ravvisare assenza di colpa che implichi sanzioni.

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono valutate dal giudice di merito: la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento della prova; quindi le doglianze che chiedono una diversa interpretazione del contenuto captato sono spesso inammissibili.
  • Nel rito abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria che riporta dichiarazioni confidenziali della persona offesa può essere utilizzata come elemento probatorio; la sua inutilizzabilità va dedotta e motivata con riferimento preciso all'incidenza sulla "prova di resistenza".
  • Per contestare la motivazione in cassazione occorre specificare la natura del vizio (contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità) e dimostrare l'essenzialità di tale vizio rispetto alla decisione complessiva; censure generiche o valutazioni alternative del merito sono inammissibili.
  • La distinzione tra associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) e concorso nel reato continuato risiede nella stabilità e tendenziale indeterminatezza del programma criminoso: la prova va desunta da ripetitività, ruoli, base logistica e organizzazione nel tempo.
  • Errori materiali tra motivazione e dispositivo (es. calcolo della multa) possono essere corretti alla Cassazione richiamando la motivazione quando essa chiaramente esprime la volontà del giudice e consente la rettifica del dispositivo.

Testo integrale

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