Sentenza del 10/12/2018 n. 3493 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Termine di impugnazione breve- Notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado prima dell'avvio del processo telematico nella Regione Puglia - Inammissibilità- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La notifica della sentenza via PEC, effettuata prima dell'avvio del processo tributario telematico in Puglia, non ha fatto decorrere il termine breve; tuttavia, l'esito riportato individua comunque l'inammissibilità del ricorso, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità del computo del termine applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità che la notifica della sentenza di primo grado effettuata tramite PEC il 5 gennaio 2017 facesse decorrere il termine breve per impugnare. La notifica è avvenuta prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella Regione Puglia, avvenuta soltanto il 15 febbraio 2017. Pertanto, la notificazione telematica è stata ritenuta giuridicamente inesistente e inidonea a produrre l'effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario telematico
Il processo tributario telematico nella Regione Puglia è stato attivato a partire dal 15 febbraio 2017.
Prima dell'attivazione territoriale del processo telematico, la notifica della sentenza tributaria tramite PEC non era considerata idonea a produrre effetti processuali, compreso l'avvio del termine breve per l'impugnazione.
Norme sul termine breve di impugnazione
Il termine breve decorre solo da una notificazione della sentenza effettuata con modalità giuridicamente valide. Una notificazione telematica compiuta in una circoscrizione in cui il processo telematico non era ancora operativo non può far decorrere tale termine.
Massime di principio
- La validità processuale di una notifica telematica deve essere verificata in relazione alla data e al territorio in cui è stata eseguita.
- Prima dell'attivazione ufficiale del processo telematico, una notifica via PEC può essere considerata priva di effetti processuali, anche se tecnicamente ricevuta dal destinatario.
- Per stabilire la decorrenza del termine breve di impugnazione occorre verificare non solo la ricezione della PEC, ma anche l'abilitazione normativa e temporale della modalità telematica.
- In presenza di dubbi sulla validità della notifica, è opportuno considerare anche il termine lungo di impugnazione e conservare la documentazione relativa alla data di attivazione del processo telematico.
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