Cassazione Civile, Ordinanza n. 17943/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'ente previdenziale per contributi omessi nel periodo 9/2005-9/2010, emesso a seguito di accertamenti ispettivi. La società aveva già promosso in precedenza un giudizio di opposizione/accertamento negativo avverso il verbale ispettivo, nel quale l'ente si era costituito chiedendo il rigetto della domanda e, secondo la Corte territoriale, aveva anche affermato positivamente la sussistenza del credito contributivo. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha respinto l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione perché interrotta dalla costituzione dell'ente nel precedente giudizio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2943 c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che la mera costituzione del creditore per chiedere il rigetto di un'azione di accertamento negativo, senza domanda di adempimento, non sarebbe idonea a interrompere la prescrizione; ha richiamato giurisprudenza precedente di segno contrario e ha chiesto un mutamento di orientamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento più recente secondo cui la costituzione del creditore nel giudizio promosso dal presunto debitore, anche quando formalmente diretta a chiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo, può avere efficacia interruttiva della prescrizione se, in concreto, contiene anche una positiva rivendicazione del credito e la richiesta di accertamento giudiziale del diritto. Applicando tale principio, la Corte ha osservato che nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che l'ente previdenziale, nel precedente giudizio, non si era limitato a resistere ma aveva esplicitamente affermato le proprie ragioni creditorie e chiesto la declaratoria di sussistenza dell'obbligo contributivo; di conseguenza la memoria di costituzione aveva efficacia interruttiva permanente ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., con la conseguenza che alla data dell'avviso di addebito la prescrizione non era maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 2943 c.c.
La domanda o costituzione del creditore può avere effetto interruttivo della prescrizione anche nel giudizio promosso dal presunto debitore, se sostanzialmente diretta a far valere il credito.
art. 99 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ne valorizza un autonomo significato decisivo ai fini dell'esito.
art. 2945 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione è permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa rinvio per richiamare la motivazione delle pronunce precedenti condivise.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio introdotto dal presunto debitore con domanda di accertamento negativo di un credito, la costituzione del convenuto creditore può interrompere la prescrizione anche se formalmente formulata come richiesta di rigetto, purché dal contenuto dell'atto emerga in concreto la volontà di far valere il credito e di ottenerne l'accertamento giudiziale.
- Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, occorre guardare alla sostanza dell'atto difensivo e non alla sola formula impiegata: la resistenza processuale può equivalere a una manifestazione di volontà idonea a interrompere la prescrizione quando ribadisca in modo univoco le ragioni creditorie.
- L'effetto interruttivo prodotto dall'atto del creditore nel processo si consolida in modo permanente fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce quel giudizio, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.
- Se il giudice di merito accerta che il creditore, costituendosi nel giudizio di accertamento negativo, ha anche chiesto la declaratoria positiva del proprio credito, tale accertamento di fatto è sufficiente a fondare la natura interruttiva dell'atto e a escludere la maturazione della prescrizione alla data dell'ulteriore atto di riscossione.
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