Ordinanza n. 62/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emanato dal Comune di Ancona, prot. n. 125838/2025, avente ad oggetto la irricevibilità e inefficacia della partiva di subingresso per la somministrazione di alimenti e bevande presentata dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di irricevibilità e inefficacia della pratica di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore subentrante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 125838/2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'atto aveva dichiarato irricevibile e inefficace la pratica di subingresso presentata per la prosecuzione di un'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande. La questione cautelare è risultata connessa alla natura del terreno sul quale insiste il manufatto destinato all'attività: l'ordinanza ricognitiva di esproprio adottata dal Comune è ancora sub iudice, poiché il giudizio civile volto ad accertarne la nullità o inesistenza si è concluso con una declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, appellata e non ancora definita. Il giudice ha inoltre rilevato l'incertezza, alla luce dei giudizi già definiti e di quello pendente, circa la natura demaniale del terreno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento comunale impugnato. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse della società alla prosecuzione dell'attività nelle more della decisione di merito, considerando la natura stagionale dell'attività e le incombenze necessarie per il suo riavvio, incompatibili con ulteriori attese. L'incertezza sulla natura demaniale del terreno e la pendenza dei giudizi relativi all'ordinanza ricognitiva di esproprio hanno impedito di considerare definitivamente precluso il subingresso. Per effetto della misura cautelare, il Comune deve consentire l'immediato subingresso della ricorrente nell'attività per la quale era stata presentata la comunicazione del 22 maggio 2025. La trattazione di merito è stata fissata all'11 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell'atto impugnato e imposizione all'amministrazione di consentire l'immediato subingresso, in ragione del bilanciamento degli interessi e dell'esigenza di assicurare la prosecuzione di un'attività stagionale nelle more del giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità o l'efficacia di un presupposto amministrativo rilevante per l'esercizio dell'attività economica sia ancora sub iudice e la natura giuridica dell'area interessata risulti incerta, il giudice può sospendere il provvedimento negativo adottato dall'amministrazione senza anticipare definitivamente la decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la natura stagionale dell'attività economica e la necessità di tempi organizzativi per il suo riavvio possono rendere prevalente l'interesse del privato alla prosecuzione immediata dell'attività, quando l'attesa della decisione di merito rischi di vanificare l'utilità della tutela.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere accompagnata da una misura conformativa provvisoria, consistente nell'ordine all'amministrazione di consentire l'esercizio dell'attività o il subingresso, quando ciò sia necessario per rendere effettiva la tutela interinale.
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