Sentenza del 08/07/2016 n. 13968 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Casa Religiosa ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2009, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sia per la propria natura di ente ecclesiastico, sia perché l'immobile era destinato ad attività didattiche, ricettive e religiose ritenute non commerciali. Ha contestato, in particolare, la valutazione dei giudici di merito secondo cui non era stata dimostrata la concreta modalità non commerciale di svolgimento dell'attività. Ha inoltre invocato lo status di scuola paritaria, l'attività di culto, l'utilizzo dell'immobile come abitazione dei religiosi e la disciplina applicabile all'anno 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una questione, l'asserito mancato utilizzo diretto dell'immobile, che non costituiva la ragione della sentenza impugnata. Ha respinto il secondo motivo, affermando che lo status di scuola paritaria non garantisce automaticamente l'esenzione ICI: il contribuente deve provare che l'attività sia svolta senza finalità lucrative, in pareggio o con reinvestimento degli eventuali avanzi, e, secondo la disciplina richiamata, gratuitamente o con corrispettivi meramente simbolici. Ha giudicato irrilevanti, rispetto all'attività didattica prevalente, gli elementi relativi al culto e alla funzione ricettiva, ritenuti secondari. Ha infine respinto la tesi relativa all'anno 2005, confermando che anche per tale annualità occorre verificare in concreto l'assenza di modalità commerciali. La Casa Religiosa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per determinate attività, tra cui quelle didattiche e religiose, richiede non solo il requisito soggettivo dell'ente, ma anche il requisito oggettivo dell'effettivo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
Richiamato insieme all'art. 7 nell'ambito della disciplina ICI, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'esenzione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina regolamentare dell'imposta, ma non ritenuta decisiva per superare la carenza di prova sulle modalità non commerciali dell'attività.
Legge 10 marzo 2000, n. 62
Il riconoscimento della parità scolastica attesta lo status della scuola, ma non dimostra automaticamente che l'attività sia svolta con modalità non commerciali ai fini dell'esenzione ICI.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
La modifica normativa non elimina la necessità di verificare concretamente che l'attività esercitata nell'immobile non sia orientata alla realizzazione di profitti.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La disciplina, anche alla luce delle modifiche intervenute, mantiene centrale l'accertamento concreto delle modalità non commerciali dell'attività.
D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c)
L'attività didattica deve essere "svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione".
Per dimostrare la natura non commerciale dell'attività didattica occorre provare la gratuità oppure l'applicazione di corrispettivi simbolici, non sufficienti a coprire integralmente i costi dell'attività.
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009
Il gestore deve provare che "l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica".
La prova della non commercialità richiede l'analisi economica concreta dell'attività: assenza di finalità lucrative, equilibrio economico e reinvestimento integrale degli eventuali avanzi.
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
Costituisce la base normativa del regolamento sui requisiti per l'esenzione degli immobili utilizzati da enti non commerciali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La natura ecclesiastica o non commerciale dell'ente non è sufficiente, da sola, a ottenere l'esenzione ICI/IMU: occorre dimostrare anche che lo specifico immobile sia concretamente destinato ad attività svolte con modalità non commerciali.
- Il riconoscimento della parità scolastica non comporta automaticamente l'esenzione; devono essere documentati gratuità o corrispettivi simbolici, assenza di finalità lucrative, equilibrio economico e reinvestimento degli eventuali avanzi.
- L'onere della prova dei requisiti dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca. Sono quindi essenziali documentazione contabile, struttura delle rette, costi, bilanci, modalità di ammissione e destinazione degli eventuali avanzi.
- Quando nell'immobile coesistono più attività, il giudice deve individuare l'attività effettivamente prevalente e valutarne le modalità concrete; attività religiose o ricettive meramente accessorie non dimostrano automaticamente il diritto all'esenzione.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della documentazione già esaminati dai giudici di merito, salvo specifici vizi giuridici o omesso esame di un fatto decisivo.
- La verifica della non commercialità deve essere sostanziale e concreta: non conta soltanto la qualificazione formale dell'attività o l'esistenza di convenzioni e riconoscimenti pubblici, ma il modo effettivo in cui l'attività viene organizzata e finanziata.
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