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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18914/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente, già ridotta in appello rispetto al primo grado, alle conseguenze economiche derivanti dall’inadempimento nei limiti accertati dalla Corte territoriale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari di compravendita del 17 maggio 2007 aventi ad oggetto unità immobiliari in corso di costruzione site in Spirano. I promissari acquirenti hanno chiesto l’accertamento del grave inadempimento dei promittenti venditori, la risoluzione dei preliminari e la condanna alla restituzione di somme versate. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto a sua volta l’accertamento dell’inadempimento degli attori, la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda principale; la Corte d’appello ha riformato solo in parte, riducendo l’importo dovuto dal ricorrente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 702-ter e 702-quater c.p.c., 1453 c.c., 2697 c.c., 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto censurare la scelta del Tribunale di definire la causa con rito sommario in assenza dei presupposti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato che i titoli di credito consegnati a fronte dei preliminari non sarebbero mai stati realmente incassati, assumendo che si trattasse di assegni postdatati e privi di beneficiario. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che la valutazione sulla conversione o meno del rito sommario non può servire a rimettere in termini la parte per carenze delle proprie deduzioni istruttorie, e che la produzione documentale nel rito sommario è comunque ammissibile fino all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile, perché la sentenza d’appello aveva già valorizzato specifici assegni e ulteriori documenti attestanti la ricezione delle somme, mentre la doglianza introduceva una questione nuova, non specificamente dedotta nei precedenti gradi e non adeguatamente autosufficiente, non essendo stati trascritti i titoli richiamati.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    La valutazione sulla necessità di un’istruzione non sommaria è discrezionale e non può essere usata per rimettere in termini la parte che abbia omesso o insufficiente articolato le proprie deduzioni istruttorie; il giudice non è tenuto a superare carenze probatorie delle parti.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rito sommario per sostenere l’impugnazione della scelta del rito, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento dei preliminari.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta a carico della parte che intenda avvalersi del fatto posto a fondamento della domanda o dell’eccezione; il rito sommario non attenua tale regola.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che la disciplina del rito sommario ne comporti compressione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la scelta del rito sommario incidesse negativamente sul giusto processo nel caso concreto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda e trascriverli nella parte rilevante, per consentirne l’esame alla Corte.

  • art. 85 c.p.c.

    È espressione del principio di perpetuatio dell’ufficio defensionale: la rinuncia alla procura del difensore del controricorrente, comunicata prima dell’udienza già fissata, non ha efficacia nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, la valutazione del giudice sulla possibilità di definire la causa con istruzione sommaria non può essere censurata per ottenere una rimessione in termini sulle allegazioni o sulle prove non tempestivamente dedotte dalla parte.
  • Il rito sommario non attenua l’onere della prova: la parte che agisce o eccepisce deve dedurre sin dall’inizio i fatti e le prove necessarie, mentre il giudice non è tenuto a colmare carenze istruttorie delle parti.
  • La scelta del rito sommario è compatibile con il diritto di difesa se le parti possono comunque produrre documenti fino alla pronuncia dell’ordinanza conclusiva e se resta fermo il criterio ordinario dell’art. 2697 c.c.
  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, non dedotta nei precedenti gradi, o che non rispetti il requisito di specificità e autosufficienza, soprattutto quando non siano trascritti o individuati gli atti e i documenti rilevanti.
  • La rinuncia alla procura del difensore del controricorrente, se comunicata in pendenza del giudizio di cassazione e prima dell’udienza già fissata, non produce effetti per il principio di perpetuatio dell’ufficio defensionale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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