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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29918/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che, in rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva accertato l'insussistenza dei requisiti della cessione del ramo d'azienda effettuata da Vodafone a Comdata con contratto del 5 novembre 2007 (attività di back office) e aveva ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro dei dipendenti. Vodafone deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il ramo ceduto fosse autonomo funzionalmente e preesistente (personale, organizzazione, strumenti), e chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Comdata e i lavoratori hanno resistito con controricorso (la società controricorrente ha proposto inoltre questioni autonome di rinvio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che l'accertamento di fatto sulla preesistenza e sull'autonomia funzionale del ramo d'azienda è materia di merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice del merito è sufficiente e non contraddittoria. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che ha escluso la cessione del ramo in mancanza dei requisiti (tra l'altro la mancata cessione di programmi e sistemi informatici/databases e l'assenza di un particolare know-how tale da garantire autonomia). Ha altresì rifiutato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo la giurisprudenza comunitaria già consolidata in tema di entità economica organizzata e preesistenza, e ha ritenuto non necessari nuovi chiarimenti comunitari. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata lasciata intacta. Vodafone è stata condannata a rifondere le spese del giudizio ai controricorrenti (liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 11.000,00 per compensi professionali) e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto; non sono state inflitte spese alla controricorrente incidentale per le ragioni indicate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte interpreta l'art. 2112 c.c. (anche nella formulazione integrata dall'art. 32 del d.lgs. 276/2003) come richiedente, tra gli elementi costitutivi della cessione di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale e la preesistenza dell'entità trasferita: il ramo deve essere già in grado di svolgere l'attività con i propri mezzi organizzativi e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.

  • art. 32 d.lgs. 276/2003

    La modifica normativa di recepimento della direttiva 2001/23/CE non elimina il requisito della preesistenza e dell'autonomia funzionale; l'interpretazione nazionale dev'essere coerente con i principi comunitari di tutela dei lavoratori.

  • Direttiva 2001/23/CE (art. 1, lett. b))

    La direttiva definisce l'ente trasferito come un complesso organizzato di persone e mezzi finalizzato all'esercizio di un'attività economica; la Corte richiama la giurisprudenza della CGUE che valuta l'identità dell'entità trasferita in base a un giudizio globale di elementi (personale, organizzazione, mezzi, clientela, continuità dell'attività) e sottolinea la necessità della preesistenza.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio solo se necessario; il giudice nazionale di ultima istanza può non rimettere la questione quando la materia è già stata chiarita dalla giurisprudenza della CGUE o la domanda non è rilevante per il thema decidendum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Permette alla Corte di richiamare e trasporre argomentazioni di una precedente propria pronuncia (nel caso, sentenza n. 1019/2017) attinenti alla stessa vicenda; la Corte di Cassazione ha usato tale strumento per integrare la motivazione.

Massime di principio

  • In caso di contestazione della cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il giudice accerta fatti concreti: preesistenza del ramo, autonomia funzionale, trasferimento dei mezzi rilevanti (personale, know-how, software/database, clientela). L'assenza di trasferimento di elementi essenziali (es. sistemi informatici e banche dati) è indizio rilevante di inesistenza della cessione.
  • La valutazione sulla sussistenza dei requisiti è essenzialmente di merito; la Cassazione non rivede i fatti quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e non contraddittoria.
  • I 'rami dematerializzati' o composti prevalentemente da personale possono costituire ramo trasferibile, ma occorre provare che il gruppo di lavoratori sia dotato di un bagaglio comune di competenze e di un'organizzazione tale da garantire autonomia operativa e potenzialità commerciale indipendenti dal cedente.
  • Le qualificazioni contrattuali operate dalle parti (cedente/cessionario) non possono creare ex novo l'entità trasferita: l'individuazione deve avere natura accertativa e non costitutiva.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia può essere respinta quando la giurisprudenza comunitaria sul tema è consolidata o quando la questione non è rilevante per la decisione; non esiste un diritto automatico al rinvio su domanda di parte.

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