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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13998 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per motivazione contraddittoria e insufficiente su un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La questione riguardava il corretto trattamento fiscale della somma corrisposta in forma capitale dal fondo previdenziale PIA/FONDENEL nel 2002. Secondo l'Agenzia, il giudice regionale non aveva verificato adeguatamente se il fondo avesse effettivamente investito sul mercato le somme accantonate e se una parte della prestazione costituisse un rendimento netto derivante da tale gestione finanziaria, anziché una mera capitalizzazione di una pensione integrativa determinata in funzione dell'ultima retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del fondo PIA/FONDENEL, verificare se il capitale sia stato investito sul mercato, determinare l'eventuale rendimento netto e quantificare la parte della prestazione riconducibile a tale rendimento. Solo quest'ultima parte potrà essere tassata con l'aliquota del 12,50%; la parte residua, qualificabile come sorte capitale, resta soggetta a tassazione separata. Non è stato quindi riconosciuto definitivamente al contribuente il rimborso richiesto, ma la misura dell'eventuale credito dovrà essere rideterminata dopo gli accertamenti indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (T.U.I.R.)

    Tassazione separata delle somme riconducibili alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali.

    La tassazione separata si applica alla parte della prestazione costituita dagli accantonamenti e dai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, nonché, secondo la disciplina successiva, alle prestazioni previdenziali nel loro complesso nei casi previsti dalla legge.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Aliquota del 12,50% sui rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria del capitale.

    Per le prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, l'aliquota del 12,50% riguarda esclusivamente il rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, art. 11

    Previsione della tassazione separata per determinate prestazioni in forma capitale e riscatti della previdenza complementare.

    La norma ha disciplinato, per gli iscritti alla previdenza complementare nei periodi indicati, l'assoggettamento a tassazione separata delle prestazioni in capitale.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001, applicazione della tassazione separata alle prestazioni previdenziali in capitale o in rendita.

    Per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001 non è più necessario distinguere fiscalmente tra capitale e rendimento: la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata previsto dal T.U.I.R.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento è soggetto alla ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il trattamento fiscale dipende sia dal periodo di maturazione sia dalla struttura della prestazione e dalla concreta esistenza di un rendimento derivante dalla gestione finanziaria del capitale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente su un fatto decisivo e controverso.

    La sentenza è stata cassata perché il giudice regionale non aveva svolto un accertamento adeguato sulla natura del fondo e sull'effettiva esistenza e quantificazione del rendimento finanziario.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in forma capitale erogate da fondi previdenziali complementari occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto derivante da investimenti finanziari.
  • Per le quote maturate prima del 1° gennaio 2001, solo il rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato può beneficiare dell'aliquota del 12,50%; la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • La mera esistenza di una prestazione previdenziale capitalizzata o determinata in funzione dell'ultima retribuzione non dimostra, da sola, l'esistenza di un rendimento finanziario tassabile al 12,50%.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi idonei a individuare e quantificare la componente di rendimento; il giudice deve verificare concretamente i meccanismi di gestione del fondo e l'eventuale assegnazione delle plusvalenze alle posizioni individuali.
  • Per le quote maturate dal 1° gennaio 2001, secondo il principio applicato nella sentenza, prevale il regime della tassazione separata senza la distinzione tra capitale e rendimento prevista per il periodo precedente.

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