Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo con cui la banca mutuante aveva ottenuto l'ammissione in via privilegiata di un credito derivante da un mutuo ipotecario concesso alla società poi fallita. Il fallimento contestava l'ammissione sostenendo, in sostanza, che il mutuo fosse in realtà una novazione oggettiva dei pregressi rapporti di scoperto di conto corrente e anticipazioni, ma che tale novazione fosse inefficace o inesistente per la nullità dei rapporti originari; in subordine, prospettava la simulazione relativa del mutuo, quale atto dissimulante una mera concessione di ipoteca per debiti preesistenti, quindi revocabile. Il tribunale aveva escluso la novazione per difetto di prova dell'animus novandi e della causa novandi, osservando che le somme mutuate erano state usate per ripianare passività pregresse e che il conto corrente era rimasto operativo anche dopo l'erogazione. Aveva inoltre escluso la revocatoria dell'ipoteca perché il bene era già gravato da ipoteche anteriori, con conseguente mancanza di eventus damni. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1230 c.c., sostenendo che la novazione non richiede l'estinzione del rapporto genetico o della fonte dell'obbligazione, ma solo la sostituzione della precedente obbligazione con una nuova; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancanza di motivazione sull'omessa ammissione delle prove richieste per dimostrare l'animus novandi; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., assumendo che per la revocatoria della garanzia reale fosse sufficiente il pericolo di danno e che la preesistenza di altre ipoteche non escludesse il pregiudizio ai creditori chirografari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'atto di intervento/costituzione depositato dal soggetto che affermava di essere cessionario del credito, ritenendo inammissibile l'intervento volontario in cassazione di chi non abbia partecipato ai gradi di merito, salvo il successore a titolo particolare nei limiti indicati dalla giurisprudenza. Quanto al ricorso principale, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che le doglianze sulla novazione mirassero in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; ha osservato che il tribunale aveva correttamente applicato la nozione di novazione oggettiva, che richiede non solo l'aliquid novi ma anche un animus novandi inequivoco, non ravvisato nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto corretta, e comunque insindacabile nel merito, l'esclusione dell'eventus damni ai fini della revocatoria dell'ipoteca, poiché l'immobile era già gravato da ipoteche di rango anteriore e il ricorrente non aveva dimostrato un concreto pregiudizio per i creditori chirografari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca.
art. 1230 c.c.
la novazione oggettiva richiede un mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione e, soprattutto, una volontà comune inequivoca di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova.
art. 1234 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità delle obbligazioni originarie; la Corte non accoglie la prospettazione perché la questione è assorbita dall'assenza di prova dell'accordo novativo.
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria richiede il pregiudizio alle ragioni del creditore; per la concessione di una garanzia reale il pregiudizio va valutato in concreto con riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei creditori anteriori o chirografari.
art. 2902 c.c.
richiamato solo in relazione agli effetti dell'azione revocatoria sulla garanzia reale.
art. 66 l.fall.
l'azione revocatoria esercitata dal curatore conserva i presupposti sostanziali dell'azione ex art. 2901 c.c., variando solo per effetti, legittimazione e competenza.
art. 360 c.p.c.
la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto sono sindacabili solo nei limiti del vizio di cui al n. 5; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito dispone di libera valutazione delle prove, salvo quelle legali, e può attribuire valore preminente ad alcuni elementi istruttori escludendo implicitamente altri mezzi richiesti dalle parti se la motivazione è logica e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La novazione oggettiva richiede, oltre a un elemento oggettivo di novità del titolo o dell'oggetto della prestazione, una volontà comune inequivoca di estinguere l'obbligazione preesistente e sostituirla con una nuova; la mera utilizzazione di un nuovo finanziamento per estinguere debiti anteriori non basta, se non emerge un accordo novativo non equivoco.
- La permanenza del rapporto originario o della relazione economica tra le parti non esclude di per sé la novazione, ma la sua mancanza di estinzione effettiva può essere un indice rilevante dell'assenza di animus novandi.
- In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che sia denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; la richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
- Il giudice di merito può ritenere superflua o non necessaria l'ammissione di prove ulteriori quando il materiale già acquisito sia sufficiente alla decisione e la valutazione sia logicamente coerente.
- L'azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore fallimentare, resta soggetta ai presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; per la concessione di una garanzia reale occorre verificare in concreto se l'atto abbia reso più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori.
- Quando l'atto revocando consiste nella concessione di un'ulteriore ipoteca su bene già gravato da precedenti ipoteche, il pregiudizio per i creditori va valutato in concreto e può mancare se, per la preesistente gravosità del bene, i creditori chirografari non avrebbero comunque potuto trarre soddisfazione apprezzabile dal bene stesso.
- In cassazione è inammissibile l'intervento volontario di soggetti estranei ai gradi di merito, salvo i limiti del successore a titolo particolare nel diritto controverso nei casi ammessi dalla giurisprudenza.
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