Ordinanza n. 245/2026 - Latina, Sezione 1
per - quanto al ricorso introduttivo: A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della nota del Comando provinciale vigili del fuoco di Latina prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante sospensione dal servizio e collocamento d’ufficio in stato di malattia; 2) della nota del citato comando prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante collocamento d’ufficio in malattia del ricorrente e declaratoria di inefficacia della comunicazione di malattia del -OMISSIS- 3) della nota del suddetto comando prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, recante annullamento delle timbrature del giorno -OMISSIS-; 4) della nota del predetto comando prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato nullo il certificato di malattia inviato dal ricorrente il-OMISSIS-; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) il risarcimento del danno; - quanto al primo atto di motivi aggiunti: A) l’annullamento, oltre che degli atti già gravati, anche: 6) del decreto direttoriale -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’applicazione di sanzione disciplinare; B) il risarcimento del danno; - quanto al secondo atto di motivi aggiunti: A) l’annullamento, oltre che degli atti già impugnati, anche: 7) della nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, recante contestazione di addebito disciplinare; B) il risarcimento del danno; - quanto al terzo atto di motivi aggiunti: A) l’annullamento, oltre che degli atti già gravati, anche: 8) della nota del Dipartimento militare di medicina legale di Roma del -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato convocato presso la locale commissione medica ospedaliera per il giorno -OMISSIS-. B) il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di collocamento d'ufficio in malattia, sospensione dal servizio, annullamento delle timbrature, declaratoria di inefficacia e nullità di un certificato di malattia, sanzione disciplinare, contestazione di addebito e convocazione presso una commissione medica ospedaliera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha impugnato, con ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti, una serie di provvedimenti e atti del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, del Ministero dell'interno e del Dipartimento militare di medicina legale. Gli atti riguardano la sospensione dal servizio e il collocamento d'ufficio in stato di malattia, la declaratoria di inefficacia della comunicazione di malattia, l'annullamento delle timbrature, la dichiarazione di nullità del certificato di malattia, l'applicazione di una sanzione disciplinare, la contestazione di un addebito disciplinare e la convocazione presso una commissione medica ospedaliera. È stato chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni. Dalla pronuncia non emergono in dettaglio i vizi di legittimità dedotti nel merito; nella fase cautelare il ricorrente non ha illustrato la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che essa non fosse utilmente valutabile per manifesta carenza del periculum in mora. Il ricorrente non aveva illustrato in alcun modo tale requisito e, inoltre, risultava attualmente in stato di malattia, percependo quindi il trattamento economico previsto dall'art. 15 del d.P.R. 7 maggio 2008 relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La pronuncia non decide il merito delle censure di annullamento né la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, il cui accoglimento richiede la valutazione dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora.
art. 15 d.P.R. 7 maggio 2008
Prevede il trattamento economico spettante al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in stato di malattia; tale trattamento ha rilevato per escludere, nella fattispecie, un pregiudizio cautelare attuale adeguatamente dimostrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere rigettata quando il ricorrente non deduca né dimostri in modo specifico il periculum in mora, anche qualora sia stata proposta una domanda di annullamento accompagnata da una richiesta risarcitoria.
- La permanenza del trattamento economico previsto dalla disciplina di settore durante lo stato di malattia può escludere, in sede cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulle censure di merito né sulla domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →