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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2624 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dichiarato per la vendita di un terreno. In cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per genericità dei motivi, la violazione del giudicato interno sulla natura non edificatoria del terreno, vizi di motivazione, violazione delle norme sulla valutazione automatica e dell'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, nonché l'errata attribuzione dell'onere della prova. Contestava in particolare l'utilizzo, quale parametro di comparazione, di un terreno ritenuto diverso perché già inserito in un piano di lottizzazione, mentre il terreno da lei venduto sarebbe stato lottizzato solo successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per quesiti formulati in modo non conforme alla disciplina applicabile. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha stabilito che l'edificabilità dell'area, ai fini dell'imposta di registro, deve essere valutata in base alla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se mancano l'approvazione regionale o strumenti attuativi come la lottizzazione. Pertanto, la successiva lottizzazione non rendeva illegittima la rettifica. È stato inoltre ritenuto sufficiente anche un solo atto comparativo, purché concretamente idoneo e adeguatamente valutato dal giudice di merito. Le contestazioni sulla sufficienza della prova e sulla stima riguardavano valutazioni di fatto non riesaminabili in cassazione, in assenza di una motivazione illogica o contraddittoria. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua, tra i motivi di ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato; la contribuente sosteneva che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato per mancata impugnazione specifica.

  • Art. 342 c.p.c. e art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiedono che l'atto di appello contenga motivi specifici. Chi contesta la genericità dell'appello deve riportare in cassazione sia i motivi dell'impugnazione sia la sentenza di primo grado, per consentire il confronto tra le censure e la decisione impugnata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni proposte; nel caso concreto non è stata ravvisata ultrapetizione.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52

    L'art. 51, comma 3, consente di determinare il valore venale in comune commercio anche mediante "altri elementi di valutazione"; l'art. 52, comma 4, disciplina il sistema di valutazione automatica.

    Per un'area edificabile l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato utilizzando parametri comparativi, dati reddituali o altri elementi idonei, senza che sia obbligatorio utilizzare più atti di confronto. Il sistema di valutazione automatica non opera quando l'area risulta edificabile secondo la pianificazione urbanistica rilevante.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248/2006

    La norma, avente natura interpretativa, stabilisce che l'edificabilità dell'area rilevante ai fini fiscali deriva dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova. La sua violazione ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la sufficienza o l'idoneità delle prove valutate.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, imponeva specifici requisiti per i quesiti di diritto formulati nei ricorsi per cassazione; quesiti circolari o non adeguatamente formulati possono determinare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, un terreno può essere considerato edificabile già quando tale destinazione risulta dal piano regolatore generale adottato dal Comune; non è necessario che siano già completati l'approvazione regionale, la lottizzazione o altri strumenti attuativi.
  • La valutazione fiscale deve riferirsi alla situazione urbanistica ed economica esistente al momento del trasferimento, poiché quello è il momento in cui si verifica il fatto imponibile.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore di un'area edificabile anche sulla base di un solo atto comparativo, se il bene utilizzato come parametro presenta caratteristiche sufficientemente analoghe e la stima è motivata in modo logico.
  • La maggiore o minore attendibilità concreta del parametro comparativo è normalmente una questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come semplice richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Chi contesta la genericità dell'appello deve dimostrare il difetto di specificità riportando integralmente o sostanzialmente i motivi dell'appello e la decisione di primo grado; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La violazione dell'onere della prova non coincide con la mera insufficienza della prova: la prima riguarda l'errata individuazione della parte gravata, mentre la seconda attiene alla valutazione del merito.

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