Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5124/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al trattamento previsto dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.558,86, oltre agli interessi legali sulle singole poste creditorie. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero ed era stata prodotta la certificazione del passaggio in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, non avendo ricevuto l’accredito delle somme, nonostante fosse decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento della penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, determinare le modalità di esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere liquidata a carico dell’amministrazione inottemperante; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce presupposto per procedere all’esecuzione giudiziale del titolo.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    È il fondamento contrattuale del trattamento retributivo riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo azionato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, secondo le disposizioni richiamate in sentenza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, anche determinando le modalità esecutive.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione alla scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata, su richiesta, per rafforzare l’effettività dell’ordine di esecuzione; in caso di obbligazione pecuniaria può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.