Sentenza del 07/02/2019 n. 3593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva annullato una sanzione irrogata ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. La contestazione riguardava l'importazione dal Venezuela di lamiere e nastri di leghe di alluminio accompagnati da certificati di origine FORM AA non conformi al modello previsto dall'Unione europea, denominato FORM A, e recanti un timbro difforme da quello registrato nello "Specimen Management System" della Commissione europea. Secondo l'Agenzia, la C.T.R. aveva erroneamente escluso che le difformità relative all'origine della merce potessero rientrare tra quelle sanzionabili ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che l'origine della merce costituisca un elemento della sua qualità e che, pertanto, le difformità o falsità relative all'origine rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 303 T.U.L.D. La Corte ha inoltre affermato che la sanzione può essere applicata anche se l'importatore era in buona fede e ignorava l'irregolarità del certificato, trattandosi di un rischio dell'attività commerciale. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa è stata rinviata alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una definizione definitiva dell'importo della sanzione, ma il principio favorevole all'applicazione della sanzione è stato affermato a favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La norma sanziona le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.
La Corte ha interpretato estensivamente il riferimento alla qualità della merce, ricomprendendovi anche l'origine. Di conseguenza, le difformità o falsità dell'origine dichiarata possono determinare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come motivo di ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi assorbiti dalla società resistente, perché non erano stati indicati in modo specifico i tempi e i termini della loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La norma è stata richiamata con riguardo all'obbligo di riproporre in appello le questioni non esaminate in primo grado, affinché non si intendano abbandonate.
Art. 1306 c.c.
La disposizione è stata invocata dalla società in relazione agli effetti del giudicato nei confronti di un coobbligato solidale. La Corte ha tuttavia escluso l'operatività del giudicato esterno nel caso concreto perché la sentenza invocata si era formata prima della conclusione dei gradi di merito.
Art. 295 c.p.c.
La richiesta di sospensione del giudizio è stata respinta poiché i procedimenti indicati come pregiudicanti erano stati definiti nella stessa udienza.
Massime di principio
- In materia doganale, l'origine della merce è considerata un elemento essenziale della dichiarazione e rientra nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.
- La falsità o difformità del certificato di origine può comportare sanzioni anche quando l'importatore abbia agito in buona fede e senza conoscere l'irregolarità, poiché il rischio derivante dai propri fornitori rientra nell'attività commerciale dell'importatore.
- Gli operatori che importano merci devono verificare con particolare attenzione la validità, il modello e l'autenticità dei certificati di origine, soprattutto quando da essi dipendono agevolazioni o esenzioni tariffarie.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando rimane entro il significato possibile del testo e non introduce una fattispecie completamente nuova; è invece vietata l'analogia in malam partem.
- Le questioni o eccezioni non esaminate nei precedenti gradi devono essere riproposte in modo specifico e documentato in appello; in mancanza, possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- La cassazione con rinvio non equivale alla conclusione definitiva della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi stabiliti dalla Corte di cassazione.
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