Sentenza del 13/03/2015 n. 5059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'accordo raggiunto tra le parti avesse eliminato l'interesse a una decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese della fase di giudizio sono state compensate tra le parti, quindi ciascuna parte resta gravata delle proprie spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un accertamento ai fini ICI per l'anno 2000 relativo a fabbricati rurali. Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale definendo la controversia secondo il regolamento comunale per la definizione agevolata in materia di ICI e hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Regolamento comunale per la definizione agevolata in tema di ICI
La definizione agevolata prevista dal regolamento comunale ha consentito alle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale e di chiedere congiuntamente la cessazione della materia del contendere.
Disciplina ICI
La controversia originaria riguardava l'applicazione dell'ICI nell'anno 2000 a fabbricati qualificati come rurali; la sentenza non ha però deciso nel merito se l'imposta fosse dovuta.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono stragiudizialmente la controversia e dichiarano congiuntamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria piena sul merito: l'esito dipende dall'accordo raggiunto tra le parti.
- In presenza di un accordo conciliativo o di una definizione agevolata, le spese possono essere compensate, con ciascuna parte tenuta a sostenere i propri costi.
- La qualificazione di un immobile come fabbricato rurale può essere oggetto di accertamento tributario, ma se la controversia viene definita consensualmente il giudice può non pronunciarsi sulla fondatezza dell'imposizione.
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