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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2283/2024 del 26/03/2024 resa dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Napoli, all’esito del giudizio R.G. n. 13894/2022, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli orno in data 16.06.2025.

Giustizia amministrativa202505879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione. Per nove ricorrenti il beneficio era riconosciuto per due annualità, per una ricorrente per una annualità. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata al Ministero unitamente al titolo esecutivo. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza allegare prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e del rito camerale, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni alla completa esecuzione, comprese l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini e le modalità del giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso il Ministero alla quale è stato affidato l'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, della notificazione del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo il suo intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli tutti gli adempimenti contabili necessari alla concreta esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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