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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07618/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Direzione provinciale aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, a seguito di processo verbale di constatazione, nei confronti di una società con sede in Spagna ritenuta però residente in Italia e amministrata di fatto dalla persona fisica controricorrente, coinvolta secondo l’Ufficio in una frode IVA realizzata mediante uso distorto del deposito fiscale. Gli avvisi erano stati notificati anche alla persona fisica quale amministratore di fatto e responsabile di violazioni formali e sostanziali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo: inutilizzabili nel processo tributario le dichiarazioni di terzi poste a base dell’accusa; non provata la qualità di amministratore di fatto; insussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, perché i reati contestati risultavano prescritti; applicabile infine l’art. 7 d.l. n. 269/2003 nel senso che le sanzioni per il rapporto fiscale di società con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica. In cassazione l’Agenzia ha dedotto sette motivi: violazione delle norme sul raddoppio dei termini e sull’obbligo di denuncia penale; violazione delle norme processuali tributarie e dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR escluso il valore indiziario delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi; violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente o omessa sui fatti decisivi relativi alla gestione di fatto; e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003. Il controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti della motivazione; ha dichiarato assorbiti il quinto e il settimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato, in sintesi, che il raddoppio dei termini accertativi opera quando siano obiettivamente riscontrabili fatti che comportano l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che l’Ufficio debba verificare l’effettiva configurabilità o la non punibilità del reato; che nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere acquisite e valutate come elementi indiziari, non essendo inutilizzabili solo perché non testimonianza; e che la motivazione della CTR era apparente/incomprensibile nella parte in cui escludeva in modo apodittico la prova della gestione di fatto e l’utilizzabilità degli elementi offerti dall’Amministrazione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni anche in punto di ammissibilità e merito, incluse quelle sollevate dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel testo ratione temporis il raddoppio dei termini di accertamento consegue al riscontro di fatti che fanno insorgere l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza necessità di denuncia effettivamente presentata o di accertamento penale definitivo.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Stessa regola del raddoppio dei termini prevista per le imposte sui redditi, applicabile in presenza dell’obbligo di denuncia penale; la disciplina non opera per IRAP secondo la decisione richiamata.

  • art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato, non essendo sufficiente il generico sospetto; la valutazione di cause estintive o di non punibilità spetta all’autorità giudiziaria penale.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, nella formulazione applicabile ratione temporis, non impedisce la produzione e la valutazione di dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento; la violazione è ravvisabile anche quando una prova o risultanza probatoria venga indebitamente esclusa dall’utilizzabilità senza base normativa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-argomentativo; un apparato motivazionale apodittico, perplesso o incomprensibile integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003

    La censura è stata assorbita; la sentenza impugnata l’aveva interpretato nel senso della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica nei rapporti fiscali dell’ente con personalità giuridica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle regole di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato dedotto per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 361 c.p.

    Richiamato incidentalmente in relazione all’omissione o ritardo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato incidentalmente per il reato di omessa dichiarazione e per il calcolo della prescrizione ai fini della controversia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento della possibilità per entrambe le parti di introdurre dichiarazioni extraprocessuali di terzi nel giudizio tributario, in ossequio al giusto processo e alla parità delle armi.

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento tributario applicabile ratione temporis, il presupposto è la ricorrenza oggettiva di fatti che integrano l’obbligo di denuncia penale, non la presentazione effettiva della denuncia né la definizione del processo penale.
  • Ai fini dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., il pubblico ufficiale deve poter individuare con sicurezza gli elementi del reato; non è richiesta la preventiva esclusione di cause estintive o di non punibilità, che spettano al giudice penale.
  • Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo: esse possono essere acquisite e valutate come indizi insieme agli altri elementi probatori.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. può sussistere quando il giudice escluda in modo aprioristico l’utilizzabilità di una risultanza probatoria o le attribuisca un valore difforme da quello consentito dalla legge.
  • La motivazione è censurabile in cassazione quando sia solo apparente, perplessa o incomprensibile, poiché non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito.
  • La valutazione della qualità di amministratore di fatto richiede un esame complessivo degli elementi indiziari allegati; un rigetto apodittico e non confrontato con i fatti decisivi integra vizio di motivazione e di legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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